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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot.-OMISSIS-del 5 dicembre 2025, notificato il 24 dicembre 2025, con cui la Prefettura di -OMISSIS- non ha accolto la domanda di ammissione alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2025, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva respinto la domanda di ammissione alle misure di accoglienza, presentata il 20 ottobre 2025, ritenendo tardiva la domanda di protezione internazionale perché proposta oltre novanta giorni dall’ingresso in Italia. Il diniego richiamava l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, che rinvia all’art. 28-bis, comma 2, lettera e-bis, d.lgs. n. 25/2008. In sede cautelare il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del rigetto fondato esclusivamente sul ritardo nella presentazione della domanda, in contrasto con l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, nonché il rischio di un pregiudizio grave derivante dalla precarietà delle proprie condizioni abitative.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha respinto la tesi dell’Amministrazione secondo cui non sarebbe possibile sospendere un provvedimento negativo relativo a un interesse pretensivo, rilevando che, in materia di immigrazione, l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 consente l’adozione di una misura interlocutoria volta a stimolare il riesercizio del potere amministrativo alla luce di nuovi elementi sopravvenuti. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha richiamato un proprio precedente, secondo cui il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale non può costituire, da solo, fondamento del diniego di accoglienza: l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE prevede, in caso di ritardo, soltanto la possibilità di ridurre le condizioni materiali di accoglienza, non l’esclusione dalle misure. Il giudice ha quindi ravvisato l’obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto dell’Unione. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, considerato che il ricorrente disponeva soltanto di soluzioni abitative temporanee ed emergenziali. Ha sospeso l’efficacia del diniego, ordinato alla Prefettura di riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e disposto l’immediato collocamento del ricorrente in un’apposita struttura nelle more del riesame e della definizione del giudizio. La trattazione di merito è stata fissata per il 1° luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate per il carattere interlocutorio della decisione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e accolta.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Consente, secondo il TAR, l’adozione di una misura interlocutoria diretta a stimolare il riesercizio del potere amministrativo anche rispetto a un provvedimento negativo, mediante la valutazione di nuovi elementi sopraggiunti.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    È stata posta a fondamento del diniego prefettizio attraverso il richiamo al termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale; la sua applicazione non può giustificare, da sola, l’esclusione dall’accoglienza in contrasto con il diritto unionale.

  • art. 28-bis, comma 2, lettera e-bis, d.lgs. n. 25/2008

    Norma richiamata dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 e utilizzata dall’Amministrazione per qualificare come tardiva la domanda di protezione internazionale.

  • art. 20, paragrafo 2, direttiva 2013/33/UE

    Il ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale non comporta l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma consente soltanto la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale, anche oltre il termine previsto dalla normativa interna, non può costituire da solo motivo per escludere il richiedente dalle misure di accoglienza, poiché il diritto unionale consente, in tale situazione, soltanto la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza.
  • Quando una norma interna conduce all’esclusione automatica dall’accoglienza per la tardiva presentazione della domanda di protezione internazionale, il giudice amministrativo deve disapplicarla nella parte contrastante con l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE.
  • È ammissibile la sospensione cautelare di un provvedimento negativo relativo a una posizione di interesse pretensivo quando la normativa di settore consente di ordinare all’Amministrazione il riesame dell’istanza alla luce degli elementi rilevanti e sopravvenuti.
  • In presenza di condizioni abitative meramente temporanee ed emergenziali, il rischio di pregiudizio connesso alla mancata ammissione all’accoglienza integra il periculum in mora e può giustificare, oltre alla sospensione del diniego, l’immediato collocamento dell’interessato in una struttura di accoglienza nelle more del riesame amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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