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Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot.-OMISSIS- del 2 dicembre 2025, notificato il 5 dicembre 2025, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- non ha accolto della domanda di ammissione alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente il 18 giugno 2025, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva respinto la domanda di ammissione alle misure di accoglienza, presentata il 18 giugno 2025, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale fosse stata proposta oltre novanta giorni dall’ingresso in Italia. Il diniego richiamava l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, in relazione all’art. 28-bis, comma 2, lettera e-bis, d.lgs. n. 25/2008. In sede cautelare il ricorrente ha contestato l’illegittimità del rigetto per contrasto con l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, poiché il ritardo nella presentazione della domanda non determinerebbe l’esclusione dalle misure di accoglienza, ma consentirebbe soltanto una loro riduzione. Sono state inoltre dedotte la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità, con riguardo allo stato psico-fisico di salute e all’assenza di mezzi di sostentamento, nonché la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, che avrebbe impedito al ricorrente di rappresentare elementi rilevanti. Il ricorrente ha allegato anche l’assenza di una sistemazione alloggiativa in un contesto climatico particolarmente rigido.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la tesi dell’Amministrazione secondo cui non sarebbe sospendibile un provvedimento negativo incidente su un interesse pretensivo. Ha ritenuto ammissibile una misura cautelare di tipo remand, diretta a stimolare il riesercizio del potere, richiamando l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Nel merito cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris perché il diniego sembrava fondato esclusivamente sul superamento del termine di novanta giorni, mentre l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE non collega tale ritardo alla perdita del diritto alle misure di accoglienza, prevedendo soltanto la facoltà di ridurle; da ciò deriva il prospettato obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il provvedimento non evidenziava alcuna valutazione delle condizioni di vulnerabilità e che era stato omesso il preavviso di rigetto, senza che apparisse applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Ha ravvisato il periculum in mora nell’assenza di sistemazione alloggiativa e nelle rigide condizioni climatiche. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l’efficacia del diniego, ordinato alla Prefettura di riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e disposto l’immediato collocamento del ricorrente in un’apposita struttura nelle more del riesame e della definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 1° luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione era stata utilizzata dall’Amministrazione quale base del diniego fondato sulla presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale; il TAR ne ha prospettato la disapplicazione nella parte incompatibile con il diritto unionale.

  • art. 28-bis, comma 2, lettera e-bis, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato dal provvedimento prefettizio in relazione al termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale; il suo mancato rispetto non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a escludere l’accoglienza.

  • art. 20, paragrafo 2, direttiva 2013/33/UE

    Il ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale non comporta l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma può consentire soltanto la riduzione delle misure stesse.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce il fondamento della possibilità di adottare, anche cautelarmente, un ordine di riesame del provvedimento negativo in presenza di nuovi elementi sopraggiunti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    L’omissione del preavviso di rigetto non è stata ritenuta non invalidante, poiché appariva impedito al ricorrente di rappresentare fatti e circostanze rilevanti non valutati dall’Amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio e ha costituito la base processuale per la sospensione dell’efficacia del provvedimento e per le ulteriori misure ordinate.

Massime di principio

  • Il diniego di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale non può fondarsi esclusivamente sulla presentazione tardiva della domanda di protezione: secondo l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, il ritardo può giustificare una riduzione delle misure, ma non la loro automatica esclusione.
  • Quando una norma interna applicabile all’accoglienza risulta incompatibile con una disposizione unionale direttamente rilevante, il giudice amministrativo può prospettarne la disapplicazione e sospendere il provvedimento fondato sulla norma interna incompatibile.
  • Nel valutare una domanda di accoglienza, l’Amministrazione deve esaminare concretamente le condizioni di vulnerabilità dell’interessato, comprese le condizioni di salute e l’eventuale assenza di mezzi di sostentamento; il diniego che ometta tale valutazione è cautelarmente censurabile.
  • L’omissione del preavviso di rigetto assume rilievo invalidante quando abbia impedito all’interessato di rappresentare fatti e circostanze potenzialmente rilevanti e non già considerati dall’Amministrazione, sicché non risulta applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • È ammissibile una misura cautelare di tipo remand nei confronti di un provvedimento negativo incidente su un interesse pretensivo, quando la sospensione sia accompagnata dall’ordine di riesame dell’istanza e dalla necessità di assicurare provvisoriamente la tutela della situazione personale dell’interessato.
  • La mancanza di una sistemazione alloggiativa, unita a condizioni climatiche particolarmente rigide, può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego di accoglienza e disporre l’immediato collocamento provvisorio in una struttura.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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