Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata sulla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al D. Lgs. 142/2015 presentata in data 2 ottobre 2025, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, con ordine di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza con conseguente condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere sulla predetta istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, e nomina di un Commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 2 ottobre 2025 diretta all’inserimento nel sistema di accoglienza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento, sostenendo di avere manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale mediante una PEC inviata il 2 ottobre 2025 all’Ufficio Territoriale del Governo e chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere sull’istanza entro trenta giorni, l’immediato ingresso nel sistema di accoglienza e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione ha contestato la riferibilità della PEC al ricorrente o a un suo rappresentante, rilevando inoltre che era stata depositata soltanto la copia del corpo del messaggio e non il documento informatico originale, in formato .eml o .msg, idoneo a consentire la verifica del mittente, degli allegati e della trasmissione. La questione istruttoria decisiva riguarda quindi la prova dell’effettivo invio dell’istanza, della sua riferibilità soggettiva e della relativa consegna all’Amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sull’illegittimità del silenzio né sulle domande di inserimento nel sistema di accoglienza, ordine di provvedere, termine e nomina del commissario ad acta. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di depositare l’originale informatico della PEC inviata il 2 ottobre 2025, completo degli allegati richiamati nel testo, nonché l’originale informatico della ricevuta di avvenuta consegna. Il deposito deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
È richiamato quale fonte del sistema di accoglienza nel quale il ricorrente chiede di essere inserito; l’ordinanza non ne interpreta specificamente le disposizioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio-inadempimento, quando l’Amministrazione contesta la riferibilità e l’effettivo contenuto di un’istanza trasmessa via PEC, il giudice può disporre il deposito dell’originale informatico del messaggio, dei relativi allegati e della ricevuta di avvenuta consegna, prima di decidere sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere.
- La mera produzione del corpo testuale di una PEC può non essere sufficiente a verificare mittente, poteri di rappresentanza, contenuto degli allegati e avvenuta trasmissione; tali elementi possono richiedere il deposito del messaggio nel formato informatico originale e della ricevuta di consegna.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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