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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa concessione di misure cautelari del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2025, successivamente reiterata in data 2 luglio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un permesso a tempo determinato;

Giustizia amministrativa202600173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. La domanda, pur risultando formalmente proposta, non conteneva alcuna allegazione concreta del danno grave e irreparabile necessario per la concessione della tutela cautelare. L’ordinanza non definisce la domanda principale contro il silenzio. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, reiterata in un momento successivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., domanda di accertamento del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura in relazione alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata il 3 marzo 2025 e reiterata il 2 luglio 2025, chiedendo la condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento conclusivo, eventualmente diretto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un permesso a tempo determinato. Il ricorrente ha inoltre proposto domanda cautelare incidentale. Il TAR rileva che, benché il ricorso contenesse il riferimento alla domanda cautelare soltanto nell’epigrafe, la sua proposizione risultava confermata dal modulo di deposito, nel quale era stata barrata l’apposita casella. Tuttavia, la domanda cautelare non esponeva, né nel corpo del ricorso né nelle conclusioni, il danno grave e irreparabile derivante dal silenzio o dall’inerzia amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La disposizione è indicata quale base processuale della domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sul procedimento avviato dal privato.

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione è indicata quale base processuale dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, tra cui il periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve contenere un’allegazione concreta e specifica del danno grave e irreparabile derivante dall’inerzia o dall’atto amministrativo contestato; il mero flag apposto nel modulo di deposito o il solo riferimento alla cautela nell’epigrafe non sono sufficienti a dimostrare il periculum in mora.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la proposizione della domanda cautelare può risultare anche dal modulo di deposito quando il ricorso non la sviluppi adeguatamente; tuttavia, l’ammissibilità formale della domanda non esonera il ricorrente dall’onere di allegare i presupposti sostanziali della tutela cautelare.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione resistente comporta, per la fase cautelare, l’assenza di una statuizione sulle spese, se il giudice non ravvisa ragioni per disporre diversamente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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