Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto della Questura di -OMISSIS- in data 31 dicembre 2025, notificato in data 1° gennaio 2026, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio di un permesso per attesa occupazione, presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione adottato dalla Questura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura del 31 dicembre 2025, notificato il 1° gennaio 2026, con cui è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rinviato al merito ogni valutazione sulla possibile inammissibilità del ricorso per genericità delle censure. In sede cautelare, l'Amministrazione ha fondato la prognosi negativa sul comportamento del richiedente, già deferito più volte all'autorità giudiziaria negli anni 2024 e 2025 per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale, un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché un episodio di minaccia e porto abusivo di armi. Il ricorrente aveva inoltre richiamato la propria giovane età e la minore età al momento dell'ingresso e durante la permanenza in Italia, elementi ritenuti non decisivi rispetto alla reiterazione dei fatti contestati.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto, allo stato, che la reiterazione in un breve arco temporale di plurimi fatti costituenti reato, incidenti su beni giuridici di primaria importanza, giustifichi la prognosi negativa formulata dal Questore sul futuro comportamento dell'interessato e la sua qualificazione come seria minaccia per l'ordine pubblico. La giovane età e la minore età del ricorrente al momento dell'ingresso e durante la permanenza in Italia non sono state ritenute idonee a superare tale valutazione, in presenza degli episodi reiterati, descritti come dimostrativi della protervia nel porsi in contrasto con l'ordine pubblico. Ogni valutazione sulla possibile inammissibilità per genericità delle censure è stata rinviata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché l'Amministrazione non ha svolto attività difensive ulteriori rispetto alla costituzione in giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda di sospensione, respinta dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la reiterazione in un breve arco temporale di plurimi fatti costituenti reato, riguardanti beni giuridici di primaria importanza, può sorreggere la prognosi negativa dell'autorità di pubblica sicurezza sul futuro comportamento di uno straniero e il giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico.
- La giovane età dello straniero, inclusa la minore età al momento dell'ingresso e durante la permanenza sul territorio nazionale, non esclude di per sé la rilevanza cautelare di condotte criminose reiterate, quando queste siano ritenute indicative di una seria minaccia per l'ordine pubblico.
- La valutazione cautelare può essere definita sulla base della reiterazione e della gravità dei fatti contestati, anche quando il giudice rinvii alla fase di merito l'esame della possibile inammissibilità del ricorso per genericità delle censure.
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