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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01344/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di una proprietaria confinante volta a ottenere la condanna del vicino ad arretrare di cinque metri dal confine un manufatto che, secondo la sua prospettazione, era stato realizzato abusivamente e poi condonato. Il convenuto aveva resistito chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’usucapione della servitù di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale, sostenendo che gli interventi risalivano al 1977 e che le opere successive non avevano alterato la struttura originaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda attrice, ritenendo che una preesistente tettoia fosse stata trasformata in una nuova costruzione, con conseguente obbligo di arretramento e rigetto della riconvenzionale. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina del d.P.R. 380/2001 come modificato dalla l. 120/2020 e qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia, con ricostruzione consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. La ricorrente ha censurato tale conclusione per violazione dell’art. 873 c.c., delle norme tecniche comunali e della disciplina urbanistica statale, sostenendo che il tamponamento di una tettoia aperta integra nuova costruzione e non semplice ristrutturazione, e che comunque mancava il presupposto della distanza legittimamente preesistente, poiché la tettoia originaria già violava la distanza legale. Il secondo motivo, relativo alle spese di lite, è rimasto assorbito dall’eventuale accoglimento del primo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso l’obbligo di arretramento sulla sola base del fatto che la costruzione originaria fosse già a distanza inferiore ai cinque metri. La Cassazione ha precisato che, anche dopo le modifiche apportate dalla l. 120/2020, la ricostruzione o ristrutturazione che muti sagoma, prospetti o volume è consentita solo nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, cioè quelle conformi alla normativa vigente al momento dell’originaria realizzazione. Non basta dunque verificare la mera preesistenza di una distanza inferiore al minimo, ma occorre accertarne la legittimità originaria e la riconducibilità dell’intervento alle ipotesi consentite dal d.P.R. 380/2001. Il secondo motivo, sulle spese, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La disciplina delle distanze legali tra costruzioni resta il parametro civilistico di riferimento, da coordinare con la normativa urbanistica sopravvenuta.

  • art. 102 norme tecniche di attuazione del piano degli interventi del Comune di Verona

    È stata evocata come fonte delle distanze locali applicabili al caso concreto.

  • art. 3, comma 1, lett. d, d.P.R. 380/2001

    Come modificato dalla l. 120/2020, amplia la nozione di ristrutturazione edilizia includendo anche demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

  • art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001

    La ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti; la nozione richiede che la distanza originaria fosse conforme alla normativa vigente al tempo della realizzazione del manufatto originario.

  • legge n. 120 del 2020

    Ha inciso sulla disciplina urbanistica della ristrutturazione edilizia e della ricostruzione, ma non elimina il requisito del rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio e per la richiesta della parte di decisione collegiale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Evocati nel secondo motivo in relazione alla compensazione delle spese di lite, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • La nozione urbanistica di ristrutturazione edilizia, pur ampliata dalle modifiche legislative, non consente automaticamente di derogare alle distanze legali tra costruzioni: il rispetto delle distanze resta condizionato alla legittimità della distanza preesistente.
  • Per invocare la ricostruzione nei limiti delle distanze preesistenti non è sufficiente dimostrare che il manufatto originario esisteva già a distanza inferiore a quella oggi prescritta; occorre accertare che quella distanza fosse lecita secondo la normativa vigente al momento della costruzione originaria.
  • Quando un intervento edilizio trasforma una struttura aperta in un manufatto chiuso o comunque ne altera in modo apprezzabile struttura e volume, il giudice deve verificare in concreto se si tratti di ristrutturazione consentita o di nuova costruzione soggetta alle distanze legali.
  • In sede di legittimità, l’erronea applicazione della disciplina sulle distanze e sulla ristrutturazione edilizia comporta la cassazione con rinvio, con conseguente assorbimento delle censure sulle spese di lite quando dipendenti dall’esito del primo motivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
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