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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29970/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Andrei era stato condannato per violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 (inottemperanza alla prescrizione, nell'ambito della sorveglianza speciale, di non associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure). I fatti contestati consistono in tre incontri distinti, avvenuti l'8/10/2019 con Pietro Giacalone (all'epoca gravato da pregiudizi), il 9/10/2019 con Giuseppe Roccaforte (segnalato per detenzione per uso personale) e il 14/10/2019 con Giuseppe Arena (pregiudicato). In appello la condanna era stata confermata; in cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione sostenendo che gli incontri erano occasionali, di breve durata, in un arco temporale ristretto e con persone prive di caratura criminale, e che, in particolare, Roccaforte non rientrerebbe nelle categorie di soggetti previste dall'art. 75 (non essendo un "pregiudicato").

La decisione

Il ricorso in cassazione è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 75 richiede abitualità o serialità di contatti (plurimi e stabili frequentazioni) e ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato i tre incontri contestati, integrati da altri due episodi successivi (per i quali l'imputato era stato assolto per mancanza del dolo) come elementi idonei a dimostrare una frequentazione non occasionale. Di conseguenza la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La motivazione è stata redatta in forma semplificata per non particolare complessità della questione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75

    La norma punisce la violazione della prescrizione prevista dall'art. 8, comma 4 (divieto di associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure). La Corte interpreta l'art. 75 come imponente la prova dell'abitualità o della serialità dei contatti: non è sufficiente un unico episodio e neppure soltanto due contatti isolati; occorrono plurime condotte idonee a fondare una frequentazione ripetuta.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 8, comma 4

    La prescrizione vieta alla persona sottoposta a sorveglianza speciale di associarsi abitualmente con soggetti condannati o sottoposti a misure; la sentenza conferma che l'elemento rilevante è l'abitualità della frequentazione, valutata in base alla pluralità e ripetizione degli incontri.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione: il ricorrente ha dedotto inosservanza o errata applicazione della legge penale (lett. b) e carenza/contraddittorietà di motivazione (lett. e)). La Corte ha ritenuto tali censure infondate.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    Richiamato limitatamente alla necessità di motivare il ricorso nei limiti strettamente necessari per la decisione. La Corte dichiara che la motivazione della decisione può essere semplificata per la natura non complessa della questione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Prevede la possibilità di requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero in Cassazione; qui il Procuratore generale ha presentato richiesta di inammissibilità con requisitoria scritta.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 75 d.lgs. 159/2011 non è sufficiente un singolo incontro: è richiesta l'abitualità o serialità delle frequentazioni (plurimi e ripetuti contatti con pregiudicati o soggetti sottoposti a misure).
  • La valutazione dell'abitualità si effettua considerando il numero degli incontri, la loro ripetizione, la vicinanza temporale e altri elementi che possano indicare una frequentazione stabile anziché occasionale (luoghi, modalità, durata, contesto).
  • Contatti avvenuti in un arco temporale breve possono comunque essere valutati come abituali se sono più volte ripetuti e correlati fra loro; episodi per i quali l'imputato è stato poi assolto possono comunque essere utilizzati come elementi indicativi dell'abitualità, se logicamente rilevanti.
  • La difesa può efficacemente contrastare l'accusa dimostrando occasionalità (unico episodio o incontri isolati), mancanza di conoscenza dello status "pregiudicato" degli interlocutori, breve durata e contesti non riconducibili a rapporti stabili.
  • Per l'accusa è importante documentare la pluralità e ripetizione degli incontri e dimostrare la condizione personale degli interlocutori (pregiudizi, misure) affinché emerga la consapevolezza dell'imputato circa lo status di tali soggetti.
  • La qualificazione della persona come "pregiudicata" o soggetto sottoposto a misure è rilevante: una mera segnalazione amministrativa (es. segnalazione per uso personale di stupefacenti) può non rientrare nella categoria prevista dall'art. 75, per cui va verificata la natura delle condanne/misure a carico degli interlocutori.

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