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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12582 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un preavviso di fermo amministrativo relativo a tributi TARSU/smaltimento rifiuti. La contribuente aveva impugnato il preavviso sostenendo che le cartelle di pagamento non le erano state previamente notificate. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la regolarità delle notifiche perché la documentazione prodotta da Equitalia consisteva in fotocopie scarsamente intelligibili e depositate soltanto in appello. Equitalia ha impugnato la sentenza deducendo vizi di motivazione e violazioni delle norme sulla produzione e valutazione dei documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso, ritenendo infondata l'eccezione della contribuente sulla validità della procura. Ha censurato la CTR perché non aveva spiegato concretamente per quale ragione le ricevute di ritorno fossero scarsamente intelligibili, perché aveva escluso i documenti prodotti in appello nonostante la possibilità di produrre nuovi documenti prevista nel processo tributario e perché aveva rifiutato le fotocopie in quanto tali, sebbene la loro produzione fosse ammessa salvo specifica contestazione di conformità agli originali. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la prova delle notifiche e regoli le spese. La Corte non ha quindi deciso definitivamente che le notifiche fossero regolari, ma ha stabilito che la CTR dovrà valutarle correttamente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    consente la più ampia produzione di nuovi documenti in grado d'appello

    Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti anche al di fuori dei limiti più restrittivi previsti dal rito civile ordinario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 4 e 5

    ammettono espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e salvo l'ordine di esibizione degli originali nei soli casi di contestazione circa la conformità agli stessi

    Le copie dei documenti possono essere prodotte nel giudizio tributario. Il giudice può richiedere gli originali quando sia contestata la conformità della copia, ma la mera natura di fotocopia non ne giustifica l'esclusione automatica.

  • Art. 2712 c.c.

    La contestazione della conformità delle riproduzioni meccaniche o fotografiche agli originali è rilevante ai fini della loro efficacia probatoria; in assenza di una contestazione specifica, la copia non può essere esclusa solo perché tale.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi, nei limiti applicabili al giudizio.

  • Art. 345 c.p.c., comma 3

    La disciplina più restrittiva del processo civile ordinario sulla produzione di nuovi documenti in appello non si applica al processo tributario, che è regolato dalla più ampia previsione dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti rilevanti, comprese le ricevute di ritorno delle notifiche, è in linea generale ammessa; il giudice non può escluderli soltanto perché non prodotti in primo grado.
  • Le fotocopie dei documenti sono utilizzabili come prova nel giudizio tributario. Per ottenere l'esibizione degli originali occorre una contestazione specifica della conformità, non una generica affermazione che si tratta di copie.
  • Quando un giudice considera illeggibile o inattendibile un documento, deve indicare concretamente le ragioni, ad esempio incompletezza, alterazione o effettiva impossibilità di lettura; una motivazione generica può determinare la cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non equivale all'accertamento definitivo della regolarità delle notifiche: significa che il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente i documenti applicando i principi indicati dalla Corte.
  • In controversie relative a fermi amministrativi o altri atti della riscossione, la prova della previa notifica delle cartelle deve essere valutata esaminando nel merito gli avvisi di ricevimento e gli altri documenti prodotti, senza rigetti basati esclusivamente sulla forma della documentazione.

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