Sentenza del 17/06/2016 n. 3946 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Ente impositore - Integrale sgravio pretesa - Rileva - Concessionario riscossione - Ricevimento tardiva comunicazione - Soggetto contribuente - Avviso iscrizione ipotecaria - Avvenuta illegittima notifica - Opposizione giudiziale - Accoglimento ricorso - Spese giudizio - Ente impositore responsabile - Legittima condanna - Concessionario soccombente - Condanna spese giudizio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 5 giugno 2013, ottenendo l'accoglimento del ricorso. La pretesa tributaria, derivante da cartelle fondate su avvisi di accertamento successivamente annullati, era già stata integralmente sgravata dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l'Agenzia aveva comunicato tardivamente lo sgravio al concessionario, che aveva quindi notificato il preavviso sulla base della richiesta ancora formalmente attiva. Equitalia ha contestato la propria condanna alle spese, sostenendo di non essere responsabile dell'emissione dell'atto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello di Equitalia. Ha escluso la responsabilità del concessionario, ritenendo che esso avesse agito sulla base della richiesta dell'Agenzia delle Entrate e senza essere stato tempestivamente informato dell'intervenuto sgravio. La condanna alle spese precedentemente posta a carico di Equitalia è stata riformata e le spese del primo grado, pari a 500 euro, nonché quelle del grado d'appello, pari a 1.500 euro, sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 2697 codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, la ricostruzione documentata dei rapporti tra ente impositore e concessionario ha consentito di individuare nell'Agenzia la causa della notificazione tardiva.
Art. 15, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La regolazione delle spese del processo tributario deve seguire il criterio della soccombenza, salvo deroghe motivate. La condanna alle spese può essere posta a carico del soggetto effettivamente responsabile della controversia; non è automaticamente imputabile al concessionario quando l'atto deriva da una comunicazione omessa o tardiva dell'ente impositore.
Art. 91 codice di procedura civile
Il principio generale della soccombenza comporta la condanna della parte soccombente alle spese, ma richiede di individuare correttamente il soggetto cui è imputabile la controversia. In questa vicenda la responsabilità è stata attribuita all'Agenzia delle Entrate, non al concessionario.
Massime di principio
- Quando l'ente impositore ha già annullato o sgravato integralmente una pretesa, deve comunicare tempestivamente tale situazione al concessionario della riscossione; in caso contrario, risponde degli atti cautelari o esecutivi successivamente emessi.
- Il concessionario non deve essere condannato alle spese se dimostra di avere agito sulla base di una richiesta ancora attiva dell'ente impositore e di non essere stato informato dello sgravio o dell'annullamento.
- La mera presenza del concessionario nel giudizio o l'emissione materiale dell'atto non comporta automaticamente la sua responsabilità sostanziale né la condanna alle spese.
- Per individuare il soggetto responsabile occorre verificare la catena documentale: annullamento o sgravio, comunicazione dell'ente, ricezione da parte del concessionario e data di emissione o notifica dell'atto cautelare.
- La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza, ma deve essere posta a carico del soggetto che ha concretamente determinato l'illegittimità dell'atto o il permanere della pretesa.
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