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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le parti private hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al reddito della società di persone e al conseguente reddito di partecipazione imputato ai soci. Dopo precedenti decisioni favorevoli ai contribuenti, la Corte di Cassazione aveva rilevato che i giudizi erano stati celebrati senza la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci. Trattandosi di accertamenti unitari, il reddito societario viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche se non effettivamente percepito. Era quindi necessario il litisconsorzio necessario originario e l'integrazione del contraddittorio, oppure la riunione dei ricorsi relativi alla medesima annualità.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale, in sede di rinvio, ha riunito i giudizi in modo non conforme alle statuizioni della Cassazione e ha rigettato i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dei contribuenti, annullato la sentenza impugnata e rimesso nuovamente le cause alla Commissione Provinciale di Teramo, ordinando la corretta integrazione del contraddittorio e la riunione, per ciascuna annualità, dei giudizi della società e dei soci. La decisione sulle spese di tutti i gradi è stata rinviata al definitivo. Non è stata quindi ancora decisa nel merito la fondatezza degli accertamenti fiscali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    La rettifica del reddito delle società di persone comporta l'imputazione automatica del reddito ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    La posizione fiscale della società e quella dei soci sono strettamente collegate: l'accertamento del reddito societario costituisce il presupposto comune per la determinazione dei redditi dei soci.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40

    La rettifica dei redditi della società di persone e dei relativi soci deve essere considerata unitariamente quando deriva dal medesimo accertamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Nei giudizi tributari caratterizzati da litisconsorzio necessario devono partecipare tutti i soggetti interessati, oppure deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    È possibile riunire separatamente instaurati quando riguardano la medesima fattispecie impositiva e devono essere trattati unitariamente.

  • Codice di procedura civile, art. 353, comma 1

    La violazione delle regole sul contraddittorio impone la rimessione della causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento.

  • Codice di procedura civile, art. 354, comma 1

    La sentenza pronunciata senza la partecipazione necessaria di tutte le parti deve essere annullata con rinvio al primo giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 101, e Costituzione, art. 111, comma 2

    La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari viola il principio del contraddittorio e determina la nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14815/2008

    Ha stabilito il principio generale secondo cui le controversie riguardanti il reddito di una società di persone e quello imputato ai soci devono essere trattate in un unico processo con la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda il reddito di una società di persone e il reddito imputato ai soci, società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio.
  • Il ricorso presentato da uno solo dei soggetti può comunque attivare un giudizio collettivo, imponendo al giudice di integrare il contraddittorio o di riunire i ricorsi già pendenti.
  • Una sentenza emessa senza tutti i litisconsorti necessari è affetta da nullità assoluta e deve essere annullata, con rinvio al giudice di primo grado.
  • La riunione deve rispettare il collegamento per singola annualità e comprendere il ricorso della società e quelli dei soci derivanti dal medesimo accertamento.
  • La violazione del litisconsorzio riguarda la validità del processo e non implica, di per sé, che l'accertamento fiscale sia fondato o infondato nel merito.

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