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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 1601 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

REDDITO DI IMPRESA - Accertamento induttivo - Verifiche presso la ditta del contribuente - Documenti informatici - Valenza probatoria - Presunzione semplice - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, contestando l’accertamento induttivo dei maggiori ricavi e del maggior reddito d’impresa. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione si fosse basata principalmente sulle rimanenze di magazzino e su percentuali di ricarico medie, senza considerare vendite a stock, sconti, promozioni e saldi. Ha inoltre contestato l’entità delle sanzioni. L’Agenzia ha fondato la rettifica anche sui files estratti dal computer del contribuente, dai quali risultavano rimanenze inferiori a quelle dichiarate, nonché sulle verifiche fisiche e sui dati di acquisto e vendita.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha accolto solo parzialmente l’appello. Ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, considerando i files informatici relativi alla gestione del magazzino come elementi probatori, seppure di natura presuntiva, idonei a sostenere la ricostruzione di ricavi non contabilizzati. Il contribuente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare l’inaffidabilità dei files, l’impossibilità del loro utilizzo o l’inesistenza dei maggiori ricavi. È stata invece accolta la censura relativa alle sanzioni, ritenute sproporzionate rispetto ai tributi dovuti e non adeguatamente motivate: esse sono state ridotte alla metà del minimo. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata solo su questo punto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), DPR n. 600/1973

    Qualora l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione o nei suoi allegati risulti dalle ispezioni o verifiche compiute nei confronti del contribuente, l'Amministrazione può desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    La norma consente l’accertamento analitico-induttivo quando verifiche e altri elementi raccolti dall’Ufficio evidenziano l’inesattezza della dichiarazione. Nel caso concreto, le rimanenze risultanti dai files informatici e quelle rilevate durante la verifica hanno costituito presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Art. 39, comma 2, DPR n. 600/1973

    In presenza di contabilità inattendibile l'Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e determinare il reddito mediante presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

    La disposizione riguarda l’accertamento induttivo extracontabile vero e proprio. La sentenza distingue tale ipotesi da quella applicata nel caso concreto, riconducibile all’art. 39, comma 1, lettera d).

  • Art. 55, DPR n. 633/1972

    È stato invocato dal contribuente in relazione alla contestata illegittimità dell’accertamento IVA induttivo, ma la censura è stata respinta poiché l’accertamento è stato ritenuto fondato su elementi presuntivi adeguati.

  • Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni possono essere ridotte fino alla metà del minimo quando ricorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

    La sproporzione tra tributi e sanzioni, unita alla particolare complessità della ricostruzione impositiva, ha giustificato la riduzione delle sanzioni alla metà del minimo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 20902/2014

    La "contabilità in nero", costituita da documenti informatici (cosiddetti "files"), estrapolati dai computers nella disponibilità dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile.

    I files rinvenuti nei dispositivi nella disponibilità dell’imprenditore possono essere utilizzati come prova presuntiva di operazioni non contabilizzate, purché valutati insieme agli altri elementi del caso.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2891/2002

    Quando l’Amministrazione presenta presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve attivarsi per dimostrare l’inesistenza dei maggiori ricavi, l’inutilizzabilità dei dati o l’inaffidabilità del risultato, anche mediante ulteriori presunzioni e documenti.

Massime di principio

  • I files informatici rinvenuti nei computer o nei sistemi gestionali nella disponibilità dell’impresa possono costituire prova presuntiva di ricavi o operazioni non contabilizzati.
  • La prova informatica non deve necessariamente essere una prova diretta e autonoma: può diventare decisiva se concorda con verifiche fisiche, dati di acquisto, prezzi di vendita e altre anomalie contabili.
  • Quando l’Amministrazione formula presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una controprova concreta e documentata; la semplice contestazione dell’affidabilità dei dati normalmente non è sufficiente.
  • Per contestare una ricostruzione basata su ricarichi medi o valori di magazzino occorre documentare specificamente sconti, vendite promozionali, saldi, vendite a stock, resi, invenduto e altre circostanze che incidano sui margini.
  • La riduzione delle sanzioni non comporta necessariamente l’annullamento dell’accertamento: può essere riconosciuta separatamente quando le sanzioni risultano sproporzionate o la loro quantificazione non è adeguatamente motivata.

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