Sentenza del 17/06/2016 n. 1701 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - pluralità di atti - operazione economica - causa reale - è prevalente - unicità del fenomeno economico - è tale - art. 20, d.P.R. n. 131/86 - applicabilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'imposta di registro in presenza di una pluralità di atti non contestuali, ma conclusi in un breve arco temporale e collegati sotto il profilo strutturale e funzionale. Il punto centrale è stabilire se gli atti debbano essere tassati separatamente in base alla loro forma negoziale oppure se debba essere considerata la causa reale e l'unicità dell'operazione economica perseguita dalle parti. Ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l'interpretazione deve attribuire prevalenza alla sostanza economica dell'operazione; a tal fine possono essere valutati anche elementi estrinseci rispetto al testo contrattuale, secondo l'art. 1362, comma 2, c.c.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui una pluralità di negozi, se strettamente collegati e diretti a produrre un unico effetto finale, deve essere considerata unitariamente ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio può quindi ricostruire la causa reale dell'operazione e applicare il trattamento fiscale corrispondente al fenomeno economico complessivo, senza arrestarsi alla qualificazione formale dei singoli atti. Il testo non indica l'esito processuale concreto, né specifica se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 20, d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La norma impone di interpretare l'atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, anche se non corrispondenti al titolo o alla forma apparente.
La disposizione consente di valorizzare la causa reale dell'operazione e l'effetto economico complessivo, considerando unitariamente più atti collegati quando risultano funzionali a un unico risultato finale.
Art. 1362, comma 2, c.c.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per individuare la reale funzione dell'operazione possono essere valutati il comportamento complessivo delle parti e le circostanze concrete, anche estranee al tenore letterale dei singoli contratti.
Cass. civ., sentenze n. 2713/2002, n. 6405/2014 e n. 21170/2014
La giurisprudenza richiamata sostiene che negozi distinti, ma temporalmente ravvicinati e strutturalmente e funzionalmente collegati, possono costituire un fenomeno economico unitario ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale non dipende necessariamente dal numero o dalla forma degli atti, ma dalla causa reale e dagli effetti economici complessivi dell'operazione.
- Più contratti possono essere considerati unitariamente quando sono conclusi in un breve periodo, presentano un collegamento oggettivo e soggettivo e sono finalizzati a un unico risultato economico.
- L'Amministrazione finanziaria può esaminare elementi esterni ai singoli contratti, come la sequenza temporale, i rapporti tra le parti, la funzione reciproca degli atti e il risultato finale perseguito.
- La mera separazione formale degli atti non impedisce una riqualificazione unitaria, ma il collegamento deve essere concreto e dimostrabile; la semplice contemporaneità o la mera convenienza economica non sono necessariamente sufficienti.
- In una situazione analoga è opportuno ricostruire l'intera operazione, verificando se ciascun atto abbia una funzione autonoma oppure se sia privo di significato economico indipendente rispetto agli altri.
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