Sentenza del 17/06/2016 n. 5322 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Accertamento analitico - Indagini Bancarie - Presunzione di cui all'art.32 d.P.R. 600/1973 - Inversione dell'onere della prova - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento analitico è stato fondato sulle indagini bancarie previste dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973. L'Ufficio ha considerato fiscalmente rilevanti i versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti correnti, presumendoli ricavi dell'attività d'impresa. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare, per ciascuna movimentazione, di averla già contabilizzata oppure che fosse estranea alla produzione del reddito. La documentazione deve inoltre corrispondere puntualmente agli importi e alle singole operazioni bancarie.
La decisione
La presunzione prevista per le indagini bancarie è stata ritenuta applicabile, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. In assenza di una giustificazione specifica e documentata per ogni movimento, oppure quando gli importi documentati non coincidono con quelli bancari, la movimentazione è considerata ingiustificata e l'Ufficio può legittimamente recuperare a tassazione l'intero importo. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività di impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.
La norma introduce una presunzione relativa a favore dell'Ufficio: le movimentazioni bancarie possono essere considerate ricavi, salvo prova contraria specifica, analitica e documentata del contribuente.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie, il contribuente deve fornire una giustificazione individuale per ogni versamento e prelevamento contestato, non una spiegazione generica o complessiva.
- La prova contraria deve dimostrare alternativamente che la movimentazione è stata già contabilizzata oppure che non riguarda l'attività produttiva di reddito.
- La documentazione deve corrispondere esattamente agli importi, alle date e alle operazioni risultanti dall'estratto conto; differenze non spiegate possono rendere il movimento fiscalmente imponibile.
- In mancanza di adeguato riscontro documentale, l'Amministrazione può recuperare a tassazione l'intero importo della movimentazione considerata ingiustificata.
- Per prevenire contestazioni, è opportuno conservare una tracciabilità completa dei movimenti bancari e collegare ogni operazione alla relativa fattura, scrittura contabile o altra documentazione idonea.
Testo integrale
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