Sentenza del 17/06/2016 n. 1721 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accisa - energia elettrica - esenzione - condizioni - art. 52, comma 2, lett. o-bis, d.lgs. n. 504/95 - rispetto da parte della singola impresa contribuente - è necessario. - art. 52, comma 2, lett. o-bis, d.lgs. n. 504/95 - applicazione cumulativa a imprese distinte di medesimo complesso produttivo - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 52, comma 2, lett. o-bis, del d.lgs. n. 504/1995, subordinata al raggiungimento di un determinato ammontare e al rispetto delle relative condizioni. L'impresa sosteneva che i consumi e gli altri presupposti potessero essere valutati cumulativamente con quelli delle altre imprese operanti nel polo petrolchimico. Tali imprese, tuttavia, erano giuridicamente distinte e autonome.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con sentenza n. 270 del 2 febbraio 2015, ha stabilito che l'esenzione deve essere verificata con riferimento a ciascuna singola impresa contribuente. Non è possibile sommare le posizioni di imprese diverse, anche se inserite nello stesso complesso produttivo, per raggiungere la soglia richiesta dalla legge. Poiché nel caso concreto le condizioni risultavano rispettate soltanto mediante il consolidamento dei dati di più imprese, l'esenzione non è stata riconosciuta.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2, lett. o-bis, d.lgs. n. 504/1995
Esenzione dall'accisa sull'utilizzazione dell'energia elettrica al raggiungimento di un determinato ammontare, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma.
I requisiti per l'esenzione devono essere verificati individualmente in capo alla singola impresa contribuente. La norma non consente di applicare cumulativamente i consumi o le posizioni di imprese giuridicamente distinte appartenenti allo stesso complesso produttivo.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è riferita al contribuente o all'impresa, i relativi requisiti devono normalmente essere verificati autonomamente per ciascun soggetto giuridico.
- La mera appartenenza a un medesimo polo, stabilimento o complesso produttivo non consente di sommare consumi, ricavi o altri parametri fiscali di imprese diverse, salvo un'esplicita previsione normativa.
- Per ottenere un'esenzione basata sul raggiungimento di una soglia, la singola impresa deve dimostrare di superare autonomamente tale soglia e di rispettare tutte le ulteriori condizioni richieste.
- Eventuali collegamenti economici, organizzativi o produttivi tra società non eliminano, di per sé, la loro distinta soggettività giuridica ai fini tributari.
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