Cassazione Civile, Ordinanza n. 32786/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva agito in via sommaria per escutere una garanzia di euro 520.000 rilasciata da una banca in relazione alle obbligazioni di un soggetto privato incaricato di realizzare opere di urbanizzazione previste da una convenzione urbanistica. Il primo giudice aveva accolto la domanda ritenendo la garanzia non soggetta alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; la corte d'appello aveva confermato la condanna qualificando la polizza come contratto autonomo di garanzia. La banca ricorrente ha proposto tre motivi: 1) erronea qualificazione della garanzia come autonoma e violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che il testo la indicava come fideiussione e che doveva prevalere l'elemento letterale; 2) erronea affermazione della deroga all'art. 1957 c.c., con cui si contesta che la garanzia autonoma escluda il termine di decadenza; 3) omessa pronuncia sulla censura di mancata prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale e sull'eccezione relativa alla scelta del rito sommario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della polizza come garanzia autonoma sulla base non solo del nomen iuris, ma soprattutto della funzione del negozio, della natura infungibile della prestazione garantita e del complessivo tenore dell'accordo. Ha affermato che la mancanza delle formule "a prima richiesta" o "senza eccezioni" non impedisce tale qualificazione se altri elementi contrattuali la sorreggono. Ha inoltre ribadito che, nel contratto autonomo di garanzia, l'art. 1957 c.c. è in linea generale non applicabile salvo patto diverso. Quanto al terzo motivo, ha escluso l'omessa pronuncia sulla prova dell'inadempimento perché, una volta accertata la natura autonoma della garanzia, quel tema risultava incompatibile con la soluzione adottata; ha poi escluso che possa parlarsi di omessa pronuncia su questioni meramente processuali come la scelta del rito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rito sommario con cui il comune ha introdotto la domanda di escussione della garanzia.
richiamato come provvedimento del tribunale poi impugnato in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e dei criteri ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
fondamento del motivo relativo a nullità della sentenza per omessa pronuncia.
artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371, 1375 c.c.
i criteri interpretativi contrattuali vanno applicati in modo coordinato; il dato letterale è centrale ma non assolutamente निर्णisivo, e va verificato nel contesto complessivo e funzionale del contratto.
richiamato per distinguere la fideiussione, caratterizzata da accessorietà e identità tra prestazione del debitore principale e del garante.
evocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina fideiussoria e la proponibilità delle eccezioni del debitore principale.
la Corte ribadisce che è in generale inapplicabile al contratto autonomo di garanzia, salvo diversa pattuizione compatibile con le clausole del contratto.
anche una garanzia costruita come dichiarazione unilaterale recettizia resta soggetta alle regole del contratto e alla sua interpretazione, se integra una fattispecie di proposta irrevocabile/accettazione tacita ex art. 1333 c.c.
richiamati per escludere che la fattispecie sia sottratta alle regole contrattuali; la disciplina applicabile resta quella del contratto.
sono le norme proprie del contratto cui è assoggettata la garanzia qualificabile come contratto ex art. 1333 c.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone concisamente le ragioni di fatto e di diritto, potendosi intendere disattesi implicitamente gli argomenti incompatibili con la decisione.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione/omessa pronuncia dedotto dalla ricorrente.
disciplina il procedimento camerale in cassazione e la comunicazione della proposta del relatore.
consente il deposito di memorie nel procedimento camerale.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato per indicare che talune questioni già coperte da orientamento consolidato possono condurre all'inammissibilità del ricorso; la Corte lo menziona per consolidare il proprio indirizzo sull'art. 1957 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso è dovuto, se spettante, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di una garanzia come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia non dipende dal solo nomen iuris, ma dal complessivo contenuto dell'accordo e dalla sua causa concreta, da ricostruire mediante interpretazione sistematica e funzionale.
- Il criterio letterale dell'interpretazione contrattuale è il punto di partenza, ma non è assoluto né decisivo quando il testo, pur chiaro, risulti incoerente con ulteriori indici testuali o extratestuali della comune volontà delle parti.
- La presenza delle formule "a prima richiesta" o "senza eccezioni" è indice forte di garanzia autonoma, ma la loro assenza non esclude la qualificazione del negozio come contratto autonomo se altri elementi ne rivelano la funzione di trasferimento del rischio dell'inadempimento.
- La garanzia è autonoma quando la sua causa concreta è il trasferimento del rischio economico della mancata esecuzione della prestazione garantita, anche se l'inadempimento del debitore principale non sia colpevole; è invece fideiussione quando il garante assicura l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale.
- Nel contratto autonomo di garanzia l'art. 1957 c.c. non si applica in via generale, salvo una specifica pattuizione compatibile con il regolamento negoziale complessivo.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito del motivo incompatibile con la soluzione prescelta; inoltre esso riguarda domande ed eccezioni sostanziali, non questioni o eccezioni meramente processuali.
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