Cassazione Civile, Ordinanza n. 21530/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2013, sostenendo di non essere soggetto al tributo. Dopo il silenzio-diniego dell'Amministrazione finanziaria, aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale e aveva poi appellato la decisione; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, confermando il diritto al rimborso solo per alcune attività professionali svolte (amministratore, sindaco o revisore contabile, curatore fallimentare o commissario). Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul quantum del rimborso, con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., delle norme del processo tributario e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione delle medesime norme per non avere il giudice d'appello quantificato l'importo del rimborso riconosciuto; 3) erronea regolazione delle spese di lite del grado d'appello, perché la CTR aveva posto le spese integralmente a suo carico nonostante la parziale vittoria in primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la condanna al rimborso non era generica perché l'importo era determinabile con semplici operazioni aritmetiche sulla base degli elementi indicati in sentenza e del conteggio predisposto dall'Agenzia delle Entrate; il ricorrente non aveva indicato concrete difficoltà di calcolo né contestato specificamente il calcolo dell'Ufficio. Ha inoltre respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la condanna integrale alle spese del grado di appello in ragione della totale soccombenza del contribuente in quel grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma indicata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia
richiamato in relazione al contenuto della sentenza e alla dedotta nullità
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 18, 35 e 36
richiamati come norme processuali del giudizio tributario asseritamente violate
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione/pronuncia della sentenza
art. 12 delle preleggi
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di regolazione delle spese nel processo tributario
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
richiamati in tema di condanna e compensazione delle spese processuali
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando l'attore chiede una somma di denaro determinata o determinabile, il giudice non può limitarsi a una condanna generica all'an debeatur se la liquidazione del quantum è possibile sulla base degli elementi di causa; deve decidere anche sul quantum debeatur, salvo che la determinazione richieda accertamenti ulteriori incompatibili con il giudizio in corso.
- Non è configurabile una condanna generica quando l'importo dovuto sia agevolmente ricavabile mediante semplici operazioni aritmetiche sui dati già acquisiti o indicati nella sentenza.
- La censura di omessa pronuncia o di violazione di legge sulla quantificazione della somma è infondata se il ricorrente non indica specifiche difficoltà di calcolo e non contesta in modo puntuale il conteggio già effettuato dalla controparte o risultante dagli atti.
- Nel giudizio di appello, la regolazione delle spese segue la soccombenza del grado: la parte totalmente soccombente in appello può essere condannata integralmente alle spese, anche se aveva ottenuto un parziale successo in primo grado.
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