Cassazione Penale, Sentenza n. 34786/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 10/01/2023 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP (03/11/2022) con la quale era stata disposta la custodia in carcere per i reati di usura (art. 644 c.p.) e per l'aggravante del cd. metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente censurava: 1) insufficiente, contraddittoria o apodittica motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sull'attendibilita della persona offesa; 2) errata qualificazione dello stato di bisogno e dunque mancata prova dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3; 3) mancanza di adeguata motivazione sull'applicabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 (assoggettamento per metodo mafioso), contestando l'uso di mere congetture circa la notorieta del coimputato e l'interpretazione di frasi intimidatorie; 4) carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla inidoneita degli arresti domiciliari, con richiamo al ruolo marginale dell'imputato, al tempo trascorso e all'assenza di precedenti specifici. Sono poi stati depositati motivi nuovi che riproponevano le medesime censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: il ricorso si limitava a riprodurre le censure già formulate in sede di riesame senza offrire una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, mancava la specificita richiesta (art. 581 e art. 606 c.p.p.) e si configurava come mera reiterazione/parcellizzazione delle contestazioni. Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione completa e logica: 1) le dichiarazioni della persona offesa (LEMBO) erano state valutate come circostanziate e supportate da riscontri (conversazioni intercettate); 2) lo stato di bisogno è stato correttamente considerato anche alla luce della sproporzione degli interessi richiesti; 3) l'aggravante del metodo mafioso è stata applicata per i caratteri intimidatori e per l'evocazione di una forza di gruppo suscettibile di creare assoggettamento nella vittima; 4) la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta necessaria e la presunzione relativa di pericolosità non è stata superata dalla difesa, che non ha dimostrato un effettivo distacco dall'organizzazione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà; copia della decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Contesto usura: la Corte conferma che lo stato di bisogno può essere desunto anche dalla sproporzione degli interessi pattuiti; lo stato di bisogno integra l'aggravante quando i tassi sono tali da far ritenere che solo chi si trovi in quella condizione possa accettare le condizioni.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante metodo mafioso)
L'aggravante attiene al metodo delinquenziale e va ricostruita sulla base delle modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione; non è necessaria la prova completa della struttura organizzativa, ma che la condotta sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento.
Richiamato in relazione ai principi di formazione del ricorso e alle modalita di impugnazione; la Corte evidenzia l'esigenza di motivazione specifica e non meramente assertiva.
Richiamato nelle censure difensive relative alla motivazione; la Corte sottolinea che la critica deve essere argomentata e specifica.
art. 275, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina della presunzione relativa di pericolosità sociale e delle esigenze cautelari: per reati aggravati ex art. 416-bis.1 la presunzione di pericolosità può essere superata solo con prova rigorosa dell'effettivo distacco dall'organizzazione; il tempo trascorso (tempo silente) di per sé non basta.
Riferimento agli strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la decisione del riesame sull'inidoneita degli arresti domiciliari implica la valutazione implicita dell'impossibilita di impiegare tali strumenti.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla specificita dei motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e privi dei requisiti richiesti.
Elencazione dei vizi deducibili in cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso non ha enucleato con precisione i vizi dedotti e la loro decisivita rispetto al percorso logico del giudice di merito.
Disposizione applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Disposizione applicata per l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, con conseguenti adempimenti previsti dai commi citati.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limita a riprodurre le stesse censure già svolte in sede di riesame senza una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato è inammissibile.
- La Corte di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito, non la valutazione concreta del contenuto probatorio salvo manifeste contraddizioni.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole giustificare una misura cautelare se la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca è adeguatamente motivata e, se possibile, corroborata da riscontri.
- Lo stato di bisogno ai fini dell'aggravante di usura può essere desunto anche dalla sproporzione degli interessi richiesti; non è richiesta una causa meritevole dello stato di bisogno.
- L'aggravante per metodo mafioso si fonda sulle modalita intimidatorie e sull'evocazione di potere di gruppo capaci di creare assoggettamento nella vittima, e non richiede necessariamente la prova compiuta di un'organizzazione strutturata nelle sue componenti interne.
- La presunzione relativa di pericolosità per reati aggravati da metodo mafioso non viene superata dal mero decorso del tempo ('tempo silente'); occorre prova rigorosa del definitivo distacco dall'organizzazione.
- Motivi aggiunti successivi all'inammissibilità dei motivi originari non sanano il vizio iniziale e possono essere dichiarati inammissibili per connessione.
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