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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34786/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 10/01/2023 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP (03/11/2022) con la quale era stata disposta la custodia in carcere per i reati di usura (art. 644 c.p.) e per l'aggravante del cd. metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente censurava: 1) insufficiente, contraddittoria o apodittica motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sull'attendibilita della persona offesa; 2) errata qualificazione dello stato di bisogno e dunque mancata prova dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3; 3) mancanza di adeguata motivazione sull'applicabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 (assoggettamento per metodo mafioso), contestando l'uso di mere congetture circa la notorieta del coimputato e l'interpretazione di frasi intimidatorie; 4) carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla inidoneita degli arresti domiciliari, con richiamo al ruolo marginale dell'imputato, al tempo trascorso e all'assenza di precedenti specifici. Sono poi stati depositati motivi nuovi che riproponevano le medesime censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: il ricorso si limitava a riprodurre le censure già formulate in sede di riesame senza offrire una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, mancava la specificita richiesta (art. 581 e art. 606 c.p.p.) e si configurava come mera reiterazione/parcellizzazione delle contestazioni. Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione completa e logica: 1) le dichiarazioni della persona offesa (LEMBO) erano state valutate come circostanziate e supportate da riscontri (conversazioni intercettate); 2) lo stato di bisogno è stato correttamente considerato anche alla luce della sproporzione degli interessi richiesti; 3) l'aggravante del metodo mafioso è stata applicata per i caratteri intimidatori e per l'evocazione di una forza di gruppo suscettibile di creare assoggettamento nella vittima; 4) la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta necessaria e la presunzione relativa di pericolosità non è stata superata dalla difesa, che non ha dimostrato un effettivo distacco dall'organizzazione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà; copia della decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    Contesto usura: la Corte conferma che lo stato di bisogno può essere desunto anche dalla sproporzione degli interessi pattuiti; lo stato di bisogno integra l'aggravante quando i tassi sono tali da far ritenere che solo chi si trovi in quella condizione possa accettare le condizioni.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante metodo mafioso)

    L'aggravante attiene al metodo delinquenziale e va ricostruita sulla base delle modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione; non è necessaria la prova completa della struttura organizzativa, ma che la condotta sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai principi di formazione del ricorso e alle modalita di impugnazione; la Corte evidenzia l'esigenza di motivazione specifica e non meramente assertiva.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure difensive relative alla motivazione; la Corte sottolinea che la critica deve essere argomentata e specifica.

  • art. 275, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina della presunzione relativa di pericolosità sociale e delle esigenze cautelari: per reati aggravati ex art. 416-bis.1 la presunzione di pericolosità può essere superata solo con prova rigorosa dell'effettivo distacco dall'organizzazione; il tempo trascorso (tempo silente) di per sé non basta.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Riferimento agli strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la decisione del riesame sull'inidoneita degli arresti domiciliari implica la valutazione implicita dell'impossibilita di impiegare tali strumenti.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla specificita dei motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e privi dei requisiti richiesti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elencazione dei vizi deducibili in cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso non ha enucleato con precisione i vizi dedotti e la loro decisivita rispetto al percorso logico del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizione applicata per l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, con conseguenti adempimenti previsti dai commi citati.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limita a riprodurre le stesse censure già svolte in sede di riesame senza una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato è inammissibile.
  • La Corte di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito, non la valutazione concreta del contenuto probatorio salvo manifeste contraddizioni.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole giustificare una misura cautelare se la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca è adeguatamente motivata e, se possibile, corroborata da riscontri.
  • Lo stato di bisogno ai fini dell'aggravante di usura può essere desunto anche dalla sproporzione degli interessi richiesti; non è richiesta una causa meritevole dello stato di bisogno.
  • L'aggravante per metodo mafioso si fonda sulle modalita intimidatorie e sull'evocazione di potere di gruppo capaci di creare assoggettamento nella vittima, e non richiede necessariamente la prova compiuta di un'organizzazione strutturata nelle sue componenti interne.
  • La presunzione relativa di pericolosità per reati aggravati da metodo mafioso non viene superata dal mero decorso del tempo ('tempo silente'); occorre prova rigorosa del definitivo distacco dall'organizzazione.
  • Motivi aggiunti successivi all'inammissibilità dei motivi originari non sanano il vizio iniziale e possono essere dichiarati inammissibili per connessione.

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