Cassazione Penale, Sentenza n. 34742/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.: si deduceva che il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato il 3 marzo 2021 per l'udienza del 21 marzo 2021, senza rispettare il termine di legge (venti giorni) per la comparizione, con conseguente nullità della notifica e lesione del diritto di difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la tardiva notifica attenga all'instaurazione del processo di appello e costituisca una nullità "a regime intermedio" che doveva essere eccepita nel corso del giudizio di appello, e, nel rito cartolare introdotto dall'emergenza pandemica, alla prima occasione utile (deposito delle conclusioni scritte). Poiché il ricorrente non aveva dedotto la nullità né eccepito il vizio in sede di appello, ha tacitamente accettato l'atto (ai sensi dell'art. 183 c.p.p.) sanando il vizio. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di comparizione per l'appello (venti giorni). La sua violazione configura una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, attinente all'instaurazione del processo di appello e dunque deducibile nei termini previsti dalla giurisprudenza (deve essere eccepita tempestivamente)
art. 180 cod. proc. pen.
Determina i termini entro i quali devono essere dedotte le nullità; la Corte lo usa per stabilire che le nullità devono essere sollevate prima della deliberazione della sentenza del grado cui si riferiscono
art. 183 cod. proc. pen.
Prevede che l'omessa tempestiva eccezione di nullità comporta la sanatoria dell'atto: partecipando al processo senza opporre la nullità il soggetto accetta gli effetti dell'atto e perde la possibilità di ottenere la sua nullificazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in euro 3.000
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma che autorizza, nell'emergenza pandemica, lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto (rito cartolare); la Corte la richiama per spiegare che, nel rito cartolare, il deposito delle conclusioni scritte rappresenta la prima sede utile per dedurre vizi di tempestività della notifica
Massime di principio
- La notifica tardiva che incide sull'instaurazione del giudizio di appello costituisce una nullità rilevante ma va eccepita tempestivamente: se la parte omette di farlo in sede di appello, il vizio si considera sanato
- Nel "rito cartolare" derivante dalle misure emergenziali la prima occasione utile per dedurre vizi connessi alla notifica è il deposito delle conclusioni scritte; bisogna quindi sollevare l'eccezione entro tale momento
- La mancata eccezione formale della nullità equivale ad accettazione dell'atto (art. 183 c.p.p.) e preclude la possibilità di ottenere l'annullamento in sede successiva
- Alcune nullità "a regime intermedio" che si verificano durante il giudizio (es. omissione di comunicazioni nel corso del processo) possono invece essere dedotte anche in cassazione se la loro manifestazione si è avuta in una fase successiva
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata deduzione di nullità processuali rilevanti, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
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