Cassazione Penale, Sentenza n. 34739/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Torino che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Cuneo (ordinanza 30/11/2022) per il reato di cui all'art.12 comma 1 d.lgs. n.286/1998 (trasporto a fini di profitto di più cittadini pakistani irregolari da Milano verso la Francia). Due motivi: 1) vizio di competenza territoriale, perché la difesa sostiene che la condotta si è iniziata a Milano (luogo in cui i migranti sarebbero saliti sull'auto) e quindi la competenza sarebbe di Milano; 2) vizio di motivazione e erronea applicazione di legge per mancata autonoma valutazione del GIP, che avrebbe solo richiamato gli atti di indagine senza motivare autonomamente i presupposti della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Torino: il reato di cui all'art.12 d.lgs. 286/1998 si perfeziona già con gli atti prodromici volti a procurare l'ingresso clandestino e il luogo di perfezionamento dell'accordo è rimasto ignoto, per cui è applicabile il criterio sussidiario di competenza di cui all'art.9 comma 1 c.p.p. Inoltre il Tribunale ha valutato che il GIP aveva effettuato una valutazione sufficiente (non è necessaria una lunga argomentazione quando i fatti risultano in modo chiaro dagli atti e dalle dichiarazioni dei soggetti trasportati). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. n.286 del 1998, art.12 comma 1
Il reato di favoreggiamento/trasporto di stranieri irregolari si perfeziona già con gli atti prodromici diretti a procurare l'ingresso; rilevante per determinare momento e luogo della consumazione
Codice di procedura penale, art.9 comma 1
Criterio di determinazione della competenza territoriale: se il luogo della consumazione è ignoto si applica il criterio sussidiario previsto dall'art.9 comma 1 c.p.p., giustificando la competenza del GIP di Cuneo/Torino nel caso in esame
Codice di procedura penale, art.309
Riferimento alla composizione del Tribunale in sede di riesame (Tribunale costituito ai sensi dell'art.309 c.p.p.)
Codice di procedura penale, art.616
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la determinazione della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Codice di procedura penale, art.94 (richiamato per gli adempimenti)
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (menzione procedurale nella pronuncia)
Massime di principio
- Per i reati di favoreggiamento/traffico di stranieri (art.12 d.lgs. 286/1998) la consumazione può intendersi già al momento degli atti prodromici: se il luogo dell'accordo o del perfezionamento è ignoto, va applicato il criterio sussidiario di competenza territoriale (art.9 c.p.p.)
- La semplice salita di passeggeri in un luogo intermedio non è automaticamente decisiva per fissare la competenza territoriale se elementi emergenti dalle indagini indicano accordi antecedenti o l'esistenza di un'organizzazione che ha stabilito il luogo dell'incontro
- Il GIP non è obbligato a una lunga motivazione quando i fatti sono chiari e desumibili dagli atti; il richiamo agli atti d'indagine e alle dichiarazioni dei terzi è legittimo se serve a precisare i contorni fattuali e non si limita a un mero rinvio privo di valutazione
- I ricorsi in cassazione palesemente infondati o meramente reiterativi di doglianze già esaminate possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- In casi analoghi è importante per la difesa documentare con precisione il luogo e il momento in cui si sarebbe perfezionata la condotta (es. prova dell'accordo o dell'attività decisiva avvenuta in un luogo determinato) e mostrare l'assenza di elementi che possano far ritenere accordi antecedenti, per contestare la competenza territoriale
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