Cassazione Penale, Sentenza n. 34745/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23/03/2022 che aveva confermato la condanna per ricettazione attenuata di una bicicletta provento di furto (fatto del 26/08/2009). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per violazione della procedura camerale non partecipata ex art. 23-bis L. n.176/2020 per omessa valutazione delle conclusioni della difesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo del reato; 3) vizio di motivazione circa la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; 4) vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 5) violazione dell'art. 597 c.p.p. in relazione alla richiesta del Procuratore generale di escludere la recidiva e omissione motivazionale sull'esercizio dei poteri d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è manifestamente infondato perché la presunta omissione era un mero errore materiale: le conclusioni della difesa erano pervenute e allegate e la Corte territoriale ha esaminato compiutamente i motivi di impugnazione; inoltre l'atto difensivo è stato ritenuto privo di autonomo contenuto argomentativo valutabile. I motivi relativi a fatto e prova (elemento soggettivo, capacità di partecipare al processo, sospensione condizionale) riguardano valutazioni di merito riservate al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione se non per vizio di diritto, che non risulta. Quanto all'art. 597 c.p.p., l'esclusione della recidiva non rientra fra i poteri officiosi previsti e non essendo stata richiesta in appello dalla difesa, la questione è nuova e non valutabile in Cassazione. Inoltre, alla data dell'appello e alla data odierna il reato non risulta estinto per prescrizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma; la Corte ha considerato il procedimento conforme alle regole previste per il contraddittorio scritto
La difesa aveva richiamato la procedura camerale non partecipata ex art. 23-bis; la Corte ha ritenuto però che si trattasse di un mero errore materiale nella intestazione e che le conclusioni difensive fossero comunque pervenute e allegate, non violando il diritto di difesa
Il potere del giudice d'appello di adottare d'ufficio benefici o riconoscere attenuanti è una deroga eccezionale al principio devolutivo; l'esclusione della recidiva non rientra tra i poteri officiosi esercitabili d'ufficio quando la relativa eccezione non è stata dedotta in appello, e non può essere introdotta in Cassazione come motivo nuovo
Norme richiamate in relazione ai benefici e alle misure alternative che il giudice d'appello può applicare nell'ambito dell'art. 597 c.p.p., valutando le circostanze del caso
Criteri di determinazione della pena e del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti, rilevanti se il giudice d'appello esercita i poteri di cui all'art. 597 c.p.p.
artt. 62, 62-bis, 63, terzo comma
Norme sulle circostanze attenuanti comuni, speciali e sull'effetto speciale che possono essere valorizzate nell'ambito della valutazione discrezionale delle attenuanti
Principio secondo cui il giudizio di bilanciamento non entra nel calcolo del tempo necessario per la prescrizione; la Corte ha ritenuto che alla data dell'appello e alla data odierna il reato non fosse prescritto
Massime di principio
- La Cassazione non rivede le valutazioni di fatto e di prova operate dal giudice di merito: gli atti che impugnano la valutazione probatoria devono rilevare vizi di diritto o di motivazione, non una diversa valutazione delle stesse risultanze
- La mancata indicazione formale in sentenza della acquisizione di atti (es. conclusioni difensive) può costituire solo un vizio materiale se gli atti risultano comunque prodotti e il contenuto difensivo è stato esaminato; è invece lesiva la mancata valutazione di conclusioni effettivamente argomentate
- Per essere obbligatoriamente esaminate come "conclusioni scritte" le memorie difensive devono contenere un effettivo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni di impugnazione; mere formule o autospecificazioni prive di argomentazione possono essere ritenute inattendibili
- L'art. 597 c.p.p. attribuisce al giudice d'appello un potere discrezionale, e in casi eccezionali un dovere di valutare d'ufficio benefici o attenuanti se emergono fatti nuovi; tuttavia non consente di introdurre in appello questioni di fatto nuove non dedotte in sede di appello
- Se si intende ottenere l'esclusione della recidiva o altri effetti di diritto che incidono sulla pena o sui benefici, è necessario sollevare la questione nel corso del giudizio di appello; non sollevandola si rischia che sia considerata inammissibile come motivo nuovo
- Le questioni relative alla prescrizione devono essere valutate con attenzione alle date e ai criteri di computo; il merito del giudice non può essere sostituito con una rivalutazione in Cassazione salvo errori di diritto nel calcolo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34739/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34742/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34743/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34744/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34746/2023 del 09/08/2023
- Sentenza penale · 9 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34747/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →