Cassazione Penale, Sentenza n. 34743/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino del 25/03/2022 che, pur rideterminando la pena per alcuni reati e dichiarando la prescrizione con riguardo ai reati di truffa e all'associazione per delinquere, ha confermato la condanna per altri capi. Scotti deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che la sentenza d'appello non avrebbe evidenziato adeguatamente gli elementi che configurano un'associazione per delinquere distinta da un concorso nei reati, e lamenta inoltre un'errata interpretazione degli artt. 416 e 110 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione relativa alla carenza motivazionale sulla sussistenza dell'associazione non era stata proposta nei motivi d'appello in modo specifico e che, in ogni caso, non è consentito il controllo in sede di legittimità della motivazione della sentenza impugnata quando sussiste una causa estintiva del reato (in questo caso la prescrizione). La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la presenza di una causa di estinzione impedisce il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, essendo obbligatorio il proscioglimento immediato in caso di estinzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
Riferimento alla modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indicazione procedurale sulla forma dell'istruttoria in Cassazione.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; nel caso specifico la Corte ha ritenuto che la contestazione relativa alla sussistenza dell'associazione non fosse stata adeguatamente sollevata in appello e, comunque, non fosse sindacabile in Cassazione data la causa di estinzione.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; il ricorrente invocava un errore interpretativo tra concorso e associazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per le ragioni procedurali esposte.
art. 152 cod. proc. pen. (1930)
"obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dal primo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930"
Principio secondo cui, quando sussiste una causa di estinzione del reato, il giudice di rinvio è obbligato a dichiarare immediatamente il proscioglimento; tale obbligo limita il sindacato della Corte di Cassazione sui vizi di motivazione.
Sez. Un., 21 ottobre 1992 (dep. 22 febbraio 1993) n. 1653, Marino ed altri
"In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dal primo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930"
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio limitativo del controllo in Cassazione quando esiste una causa di estinzione: i vizi di motivazione non sono sindacabili.
Sez. Un. (Tettamanti, 2009)
Conferma l'orientamento secondo cui la presenza di una causa estintiva del reato esclude il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se in grado di appello non vengono sollevati in modo specifico determinati profili di censura (es. carenza della motivazione sulla sussistenza di un'associazione per delinquere), tali profili difficilmente potranno essere esaminati in Cassazione.
- Quando sussiste una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) la Corte di Cassazione, secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite, non procede al controllo dei vizi di motivazione della sentenza impugnata; il sindacato di legittimità è quindi limitato.
- La presenza di una causa estintiva impone al giudice di merito, o al giudice del rinvio, l'obbligo di dichiarare immediatamente il proscioglimento, sicché un eventuale annullamento con rinvio sarebbe incompatibile con tale obbligo.
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, chi impugna deve articolare e documentare specificamente nelle vie ordinarie i motivi di censura che intende far valere in Cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenze procedurali o per causa estintiva, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della cassa delle ammende.
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