Cassazione Penale, Ordinanza n. 16418/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Dai fatti riportati emerge che, in data 20 agosto 2020, egli veniva trovato a bordo di un'autovettura nel territorio di Stradella, nonostante nei suoi confronti fosse stato emesso un decreto di espulsione. La decisione dà conto che le verifiche investigative immediate erano univocamente sfavorevoli alla sua posizione e che il disvalore della condotta, anche per precedenti tentativi di sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni, escludeva il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna inflitta dal Giudice di Pace alla pena di 5.000 euro di ammenda. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La motivazione richiama inoltre il principio secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono una concessione discrezionale, ma richiedono la presenza di elementi positivi non già valutati espressamente dall'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato per precisare che la valutazione delle attenuanti generiche deve misurarsi con i criteri di commisurazione della pena e con la considerazione degli elementi rilevanti del caso concreto
Massime di principio
- Le attenuanti generiche non costituiscono una concessione benevola e discrezionale del giudice, ma presuppongono l'emersione di elementi positivi non specificamente contemplati tra i criteri ordinari di commisurazione della pena e tali da giustificare una considerazione più incisiva del caso concreto.
- Quando le risultanze investigative immediate sono univocamente sfavorevoli alla posizione dell'imputato, il giudice può valorizzarle anche per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La valutazione negativa della personalità e della condotta complessiva dell'imputato può legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
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