Cassazione Penale, Ordinanza n. 16384/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22/05/2025, censuravano: 1) il giudizio di responsabilità, deducendo un vizio di motivazione in tutte le sue forme; 2) l'omesso o illogico diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) l'erronea o illogica determinazione dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, perché non indicava gli elementi a sostegno della censura e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre giudicato il secondo e il terzo motivo manifestamente infondati, rilevando che la sentenza d'appello aveva motivato in modo lineare e corretto sia sul diniego delle attenuanti generiche, basato su plurimi elementi negativi, sia sulla congruità dell'aumento per la continuazione, ritenuto minimo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e deve indicare in modo chiaro gli elementi posti a base della censura; in difetto, il motivo è generico e non consente al giudice dell'impugnazione un sindacato effettivo.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la sentenza evidenzi plurimi elementi negativi e l'assenza di elementi favorevoli meritevoli di considerazione.
L'aumento di pena per la continuazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o manifestamente viziata; nel caso esaminato è stata ritenuta congrua perché contenuta nel minimo aggravamento.
Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo se effettivamente desumibile dalla sentenza impugnata; non sono ammissibili censure meramente assertive o sganciate dal testo motivazionale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia formulato in modo generico, senza indicare specificamente gli argomenti della sentenza impugnata che si intendono contestare e senza un confronto critico con la motivazione.
- La censura di vizio motivazionale non può limitarsi a prospettazioni apodittiche: deve emergere una reale incoerenza, illogicità o lacuna della decisione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi concreti del fatto o della personalità dell'imputato e rileva l'assenza di elementi positivi.
- La determinazione dell'aumento per la continuazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, specie quando l'incremento risulti contenuto nel minimo.
- La mancanza di specificità del ricorso e la manifesta infondatezza dei motivi comportano la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche previste in sede di legittimità.
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