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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16384/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22/05/2025, censuravano: 1) il giudizio di responsabilità, deducendo un vizio di motivazione in tutte le sue forme; 2) l'omesso o illogico diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) l'erronea o illogica determinazione dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, perché non indicava gli elementi a sostegno della censura e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre giudicato il secondo e il terzo motivo manifestamente infondati, rilevando che la sentenza d'appello aveva motivato in modo lineare e corretto sia sul diniego delle attenuanti generiche, basato su plurimi elementi negativi, sia sulla congruità dell'aumento per la continuazione, ritenuto minimo.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e deve indicare in modo chiaro gli elementi posti a base della censura; in difetto, il motivo è generico e non consente al giudice dell'impugnazione un sindacato effettivo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando la sentenza evidenzi plurimi elementi negativi e l'assenza di elementi favorevoli meritevoli di considerazione.

  • art. 81 c.p.

    L'aumento di pena per la continuazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o manifestamente viziata; nel caso esaminato è stata ritenuta congrua perché contenuta nel minimo aggravamento.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo se effettivamente desumibile dalla sentenza impugnata; non sono ammissibili censure meramente assertive o sganciate dal testo motivazionale.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia formulato in modo generico, senza indicare specificamente gli argomenti della sentenza impugnata che si intendono contestare e senza un confronto critico con la motivazione.
  • La censura di vizio motivazionale non può limitarsi a prospettazioni apodittiche: deve emergere una reale incoerenza, illogicità o lacuna della decisione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi concreti del fatto o della personalità dell'imputato e rileva l'assenza di elementi positivi.
  • La determinazione dell'aumento per la continuazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, specie quando l'incremento risulti contenuto nel minimo.
  • La mancanza di specificità del ricorso e la manifesta infondatezza dei motivi comportano la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche previste in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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