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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16392/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la conferma della sentenza di appello e quindi la condanna dell'imputata per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna dell'imputata alla pena di due mesi e venti giorni di arresto per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La fattispecie concreta riguarda l'omesso versamento, senza giustificato motivo, della cauzione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende entro quindici giorni dalla notifica del decreto applicativo della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorso deduceva carenze motivazionali della sentenza impugnata e chiedeva, in sostanza, un riesame nel merito del giudizio di responsabilità, sostenendo l'insussistenza della prova della condotta illecita e richiamando l'impossidenza economica della ricorrente. La Corte rileva che la difesa non aveva attivato gli strumenti previsti dalla norma per chiedere dilazione o riduzione della cauzione e che la mera allegazione generica di impossidenza non era sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "senza alcun giustificato motivo, ometteva di versare la cauzione dell'importo di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto applicativo della misura della sorveglianza speciale"

    Integra la fattispecie l'omesso versamento della cauzione imposta con il decreto applicativo della misura di prevenzione, quando non sia addotto o dimostrato un giustificato motivo e la parte non abbia attivato gli strumenti di dilazione o riduzione previsti dalla norma.

  • art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011

    "strumenti, previsti dall'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, finalizzati a richiedere una dilazione o una riduzione del pagamento della cauzione"

    La disciplina contempla rimedi specifici per ottenere la dilazione o la riduzione della cauzione; la loro mancata attivazione incide negativamente sulla tenuta della giustificazione addotta dall'obbligato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito ottenere un riesame nel merito della vicenda processuale, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente con le emergenze probatorie.
  • L'omesso versamento della cauzione imposta con la misura di prevenzione è penalmente rilevante se avviene senza giustificato motivo e in assenza di attivazione dei rimedi normativi per ottenere dilazione o riduzione del pagamento.
  • La mera allegazione generica di impossidenza economica non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità per il mancato versamento della cauzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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