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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16394/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta e documentale, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si censurava l'asserita erroneità del giudizio di bilanciamento tra circostanze, chiedendo in sostanza un riesame nel merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti fosse stato svolto dalla Corte territoriale in modo logico, conforme alle emergenze probatorie e sorretto da adeguata motivazione, tenendo conto dell'elevato disvalore dei fatti. Ha quindi affermato che tale valutazione discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato implicitamente per il giudizio di bilanciamento tra circostanze, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'arbitrarietà o della manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 99 c.p.

    richiamato indirettamente in relazione alle aggravanti oggetto di comparazione con le attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

  • art. 606 c.p.p.

    evocato quale parametro del sindacato di legittimità, escluso quando la censura mira solo a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La censura sul bilanciamento circostanziale è ammissibile in sede di legittimità solo quando la decisione sia viziata da arbitrio, illogicità manifesta o motivazione meramente apparente; non è sufficiente la mera richiesta di una diversa valutazione del disvalore del fatto.
  • Quando il ricorso si risolve in una richiesta di riesame del merito senza individuare un effettivo vizio di legittimità, esso è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta documentaleImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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