Cassazione Penale, Ordinanza n. 16395/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I fatti contestati riguardavano un controllo di polizia eseguito il 29 dicembre 2023 a Gravina di Catania, quando l'imputato si trovava a bordo di un'autovettura in violazione delle prescrizioni impostegli dal decreto del Tribunale di Catania dell'11 giugno 2022. Dal testo emerge che la Corte di merito aveva inoltre negato le circostanze attenuanti generiche, ritenendo elevato il disvalore della condotta e valorizzando i precedenti penali e l'atteggiamento processuale dell'imputato. Il ricorso, per quanto risulta dal testo, non viene illustrato nei singoli motivi, ma è stato comunque dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
la condotta di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra il reato contestato e già ritenuto sussistente nei gradi di merito
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l'emersione di elementi fattuali positivi e concreti idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio; in loro assenza, soprattutto in presenza di precedenti penali e di un elevato disvalore della condotta, il diniego è legittimo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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