Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16395/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I fatti contestati riguardavano un controllo di polizia eseguito il 29 dicembre 2023 a Gravina di Catania, quando l'imputato si trovava a bordo di un'autovettura in violazione delle prescrizioni impostegli dal decreto del Tribunale di Catania dell'11 giugno 2022. Dal testo emerge che la Corte di merito aveva inoltre negato le circostanze attenuanti generiche, ritenendo elevato il disvalore della condotta e valorizzando i precedenti penali e l'atteggiamento processuale dell'imputato. Il ricorso, per quanto risulta dal testo, non viene illustrato nei singoli motivi, ma è stato comunque dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    la condotta di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra il reato contestato e già ritenuto sussistente nei gradi di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l'emersione di elementi fattuali positivi e concreti idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio; in loro assenza, soprattutto in presenza di precedenti penali e di un elevato disvalore della condotta, il diniego è legittimo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

RamiReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.