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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16389/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente chiedeva, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili presupposte emesse dalla stessa Corte di appello in date diverse (16 aprile 2015 e 20 marzo 2024), ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che i fatti non fossero riconducibili, neppure in astratto, a una preordinazione criminosa unitaria: le condotte risultavano eterogenee per natura e collocate in un arco temporale molto ampio, dal 2012 al 2019. Nel ricorso si contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della continuazione tra reati ritenuti espressione di una medesima progettazione criminosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'eterogeneità delle condotte e la notevole distanza temporale tra i reati escludevano la possibilità di ravvisare un medesimo disegno criminoso; ha inoltre osservato che la reiterazione delle condotte illecite non coincide con un programma di vita criminoso, essendo quest'ultimo concetto estraneo all'istituto della continuazione e più vicino, invece, a categorie come recidiva, abitualità o professionalità nel reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata quale base del riconoscimento del vincolo della continuazione, che presuppone un medesimo disegno criminoso tra reati diversi.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata per la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di sentenze irrevocabili.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione può essere riconosciuto solo quando i reati risultino espressione di una preordinazione criminosa unitaria; non è sufficiente la mera serialità delle condotte.
  • L'eterogeneità delle violazioni e l'ampiezza dell'intervallo temporale tra i fatti costituiscono elementi incompatibili, in via ordinaria, con il riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
  • La reiterazione di condotte illecite non equivale di per sé a un programma di vita criminoso e non consente automaticamente di applicare l'istituto della continuazione, che opera secondo un criterio di favor rei diverso da quello sotteso a recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva nella contestazione della valutazione di merito del giudice dell'esecuzione quando questa sia sorretta da argomentazioni logiche e coerenti sull'insussistenza della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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