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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16388/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. relativa alla pena detentiva da scontare, sostenendo in sostanza la non correttezza del diniego. La Corte rileva però che il ricorso non individua specifici vizi del provvedimento, ma mira a ottenere una nuova valutazione del merito dei presupposti per la misura alternativa. Il Tribunale aveva fondato il diniego su plurimi elementi negativi: elevato numero di precedenti penali, assenza di segni di resipiscenza, prognosi sfavorevole, condizioni di precarietà economica e sociale, istruzione molto carente e marginalità rispetto al tessuto sociale. Secondo il giudice di legittimità, tali elementi rendevano la detenzione domiciliare inidonea a perseguire le finalità di prevenzione speciale proprie delle misure alternative.

Norme richiamate

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    Disposizione richiamata quale base normativa dell'istanza di detenzione domiciliare; la Corte ne conferma l'applicazione come misura alternativa subordinata a una prognosi favorevole e alla compatibilità con le finalità di prevenzione speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicata dalla statuizione finale di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di una misura alternativa alla detenzione non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito dei presupposti fattuali già apprezzati dal tribunale di sorveglianza; il ricorso deve individuare specifici errori di diritto o vizi motivazionali.
  • La concessione della detenzione domiciliare richiede una prognosi favorevole sulla capacità della misura di realizzare le finalità di prevenzione speciale; la presenza di numerosi precedenti, l'assenza di segni di ravvedimento e condizioni personali di marcata marginalità possono legittimare il diniego.
  • Quando il ricorso in cassazione si risolve in una critica generica e non specifica della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza, esso è inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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