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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25749/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano la dichiarazione di estinzione del giudizio relativo agli avvisi di liquidazione nn. 13/1T/001668/000P001 e 13/1T/001669/000P001 in quanto avevano aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dagli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, presentando le domande in data 31 maggio 2019 e versando gli importi dovuti (rateizzazioni) tramite i modelli F24; l'Agenzia è stata invitata a riferire sull'esito della procedura e ha confermato la regolarita delle domande e dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo perché la procedura di definizione agevolata prevista dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018 si e' perfezionata: sono state prodotte le domande del 31 maggio 2019 e le quietanze di pagamento (F24) relative alle due definizioni, l'Agenzia ha attestato la regolarita' delle domande e dei versamenti, e il processo, sospeso ai sensi del comma 10 dell'art. 6, non e' stato ripreso con istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020, pertanto deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha altresi' escluso l'applicabilita' dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 essendo norma sanzionatoria di stretta interpretazione non pertinente al caso.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

    La Corte ha ritenuto che le controversie relative agli avvisi di liquidazione impugnati rientrano nella definizione agevolata di cui all'art. 6 se la domanda e i pagamenti sono presentati nei termini, perfezionandosi cosi' la definizione e producendo l'estinzione del processo quando non venga presentata istanza di trattazione entro i termini previsti.

  • art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Richiamato come parte della disciplina applicabile alla definizione agevolata delle controversie tributarie; la sentenza indica che le domande sono state presentate ai sensi di tali disposizioni, integrando la procedura di definizione per le specifiche categorie di controversie contemplate.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Riferito per la determinazione del valore della controversia ai fini del pagamento previsto dall'art. 6; la Corte si attiene al criterio di quantificazione previsto dalla norma richiamata.

  • art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato in relazione alla possibilita' di pagamento rateale (massimo venti rate trimestrali) quando gli importi dovuti superano mille euro; la Corte ha preso atto che le definizioni sono state rateizzate conformemente alla disciplina.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Citate le disposizioni sulla compensazione che comunque risultano escluse per le somme dovute per la definizione agevolata, come previsto dall'art. 6.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicabilita' di questa norma (di matrice sanzionatoria e di stretta interpretazione) alla fattispecie, ritenendola non pertinente e quindi omettendone l'applicazione nel dispositivo.

Massime di principio

  • Se il contribuente presenta domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 entro i termini e versa gli importi dovuti, la definizione si perfeziona e puo' determinare l'estinzione del processo in cui e' coinvolto l'Agenzia delle Entrate.
  • La presentazione della domanda entro il 10 giugno 2019 sospende il processo (comma 10 art. 6); in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il giudice deve dichiarare estinto il processo (comma 12 art. 6).
  • La prova documentale dei versamenti (ricevute, quietanze F24) e la verifica di regolarita' da parte dell'Agenzia sono determinanti per il perfezionamento della definizione e l'accoglimento della domanda di estinzione.
  • La definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati, salvo diverse previsioni normative, per cui e' possibile estinguere il rapporto processuale anche con effetti verso terzi interessati.
  • Le norme sanzionatorie di carattere eccezionale (es. art. 13 DPR 115/2002) vanno interpretate restrittivamente e non si applicano automaticamente alle situazioni di definizione agevolata se la fattispecie non rientra nella loro disciplina.
  • In caso di rateizzazione, occorre rispettare il piano e gli adempimenti (scadenze, interessi legali sulle rate successive) per non compromettere il perfezionamento della definizione.

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