Cassazione Civile, Sentenza n. 25739/2025 del 21/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso principale impugnava la sentenza del Tribunale di Padova n. 1357/2019 che aveva rigettato l'appello proposto da Faggin avverso l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e, contestualmente, aveva dichiarato l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Faggin denunciava plurime violazioni processuali e di diritto relative alla riassunzione del procedimento (art. 50 c.p.c.), alla identificazione del fascicolo (diversi numeri di ruolo), alla presunta nullità per mancata notifica della comparsa di riassunzione e al vizio di riconduzione della fattispecie alla disciplina dell'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo piuttosto che alla cognizione ordinaria. Sosteneva inoltre che il decreto ingiuntivo era già caducato da una precedente sentenza di incompetenza e che, quindi, non poteva essere dichiarato esecutivo. In via preliminare la Corte ha anche valutato la tempestività del deposito del ricorso per cassazione e la documentazione per il patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Faggin e ha confermato i principi secondo i quali, se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si estingue per mancata riassunzione (art. 50 c.p.c.), il decreto ingiuntivo opposto acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; inoltre la pronuncia di incompetenza del primo giudice e la conseguente revoca del decreto non impediscono che, dopo la risoluzione del regolamento di competenza favorevole al Giudice di Pace, l'estinzione del giudizio determini l'esecutorietà del decreto. La Corte ha però accolto il ricorso incidentale del resistente in parte qua: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite perché il Tribunale aveva motivato genericamente richiamando la "peculiarità" della questione senza indicare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92 c.p.c.; ha quindi rinviato il processo al Tribunale di Padova in diversa composizione perché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità nonché di quelle di rinvio. La Corte ha altresì dichiarato dovuto dal ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Consente al giudice di sollevare d'ufficio il regolamento di competenza; la Corte ha richiamato l'ordinanza che ha sollevato il regolamento e la successiva ordinanza della Cassazione che ha determinato la competenza funzionale al Giudice di Pace
Disciplina la riassunzione del processo dopo la decisione in sede di regolamento: la mancata riassunzione nel termine comporta estinzione del giudizio e, secondo la giurisprudenza richiamata, tale estinzione può determinare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo
Prevede gli effetti dell'estinzione del giudizio di opposizione ai fini dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo; la Corte conferma che l'estinzione per mancata riassunzione rende esecutivo il decreto opposto
Norma collegata alla procedura di opposizione e alle conseguenze sull'esecuzione; richiamata nel quadro delle doglianze ma la Corte ha ritenuto applicabili le regole sull'estinzione ex art. 50
Termine per il deposito del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto tempestivo il deposito considerando la data di invio postale ai sensi della normativa applicabile
Regola il deposito tramite servizio postale; la Corte ha ritenuto rilevante la data di consegna all'ufficio postale ai fini della tempestività del deposito
Stabilisce i criteri per la compensazione delle spese processuali: la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione. La Corte ha cassato la decisione in punto di compensazione per motivazione generica
Regola la condanna alle spese; richiamato congiuntamente all'art. 92 per valutare corretta motivazione della compensazione
Elenca i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi dedotti dal ricorrente alla luce dei relativi numeri e li ha respinti ove infondati
Principio di autosufficienza del motivo in appello: la Corte ha richiamato la preclusione per censure non tempestivamente formulate in appello
Massime di principio
- Se un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si estingue per mancata riassunzione nei termini (art. 50 c.p.c.), il decreto ingiuntivo opposto può acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; la pronuncia di incompetenza preliminare che aveva revocato il decreto viene, nella sostanza, travolta dall'effetto dell'estinzione e dalla successiva ricostituzione della competenza
- La violazione formale legata all'assegnazione di un diverso numero di ruolo non invalida automaticamente gli atti processuali quando risulta chiaro che la volontà delle parti e l'ufficio giudiziario individuato riguardano il medesimo rapporto processuale; il difetto di costituzione del giudice è configurabile solo se gli atti sono compiuti da soggetti estranei all'ufficio
- Le questioni di competenza decise in sede di regolamento (art. 45 c.p.c.) possono comportare il doversi riassumere il processo davanti al giudice dichiarato competente; la mancata riassunzione ha effetti autonomi che incidono sulla sorte del decreto ingiuntivo
- Per la compensazione delle spese (art. 92 c.p.c.) non è sufficiente un richiamo generico alla 'peculiarità' della questione: il giudice deve indicare espressamente le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione, altrimenti la decisione è censurabile in Cassazione
- In appellabilità di questioni processuali di natura nuova o non tempestivamente dedotte in grado di appello, il principio di autosufficienza dei motivi e le preclusioni processuali (art. 161 c.p.c.) possono impedire la loro valutazione in Cassazione
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