Cassazione Civile, Sentenza n. 25664/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riformato l'ordinanza del Giudice di pace disponendo la condanna dell'AdER alle spese dei due gradi ma liquidando i compensi forensi in misura ritenuta insufficiente dal ricorrente. Il motivo unico denunciava violazione delle norme sulla liquidazione delle spese processuali (artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e parametri dei D.M. n.55/2014 e n.147/2022), nonché carenza di motivazione; in particolare si censurava l'esclusione della liquidazione per la fase istruttoria e l'uso della versione del decreto ministeriale ritenuta non vigente al momento della liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese del primo grado e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 2 c.p.c., ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo all'avv. Mobilia per il giudizio di primo grado compensi pari a € 633,00 oltre rimborso forfetario spese generali 15% e accessori di legge. Ha confermato per il resto la decisione impugnata. Per il giudizio di legittimità ha disposto la compensazione per metà delle spese; l'intimata (AdER) è condannata alla rifusione della restante parte, liquidata in € 350,00 per compensi oltre € 100,00 per esborsi (oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma richiamata in relazione all'opposizione promossa nei precedenti gradi (opposizione all'esecuzione).
art. 86 c.p.c.
Richiamato perché il ricorrente si è difeso in proprio ai sensi di tale norma.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato dal Tribunale in relazione ai casi di compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto la compensazione del primo giudice non giustificata da nessuna delle ipotesi previste da questa norma.
D.M. 10/3/2014 n. 55
Decreto che contiene i parametri per la liquidazione dei compensi forensi; la Corte afferma che i minimi tabellari del D.M. vanno applicati nel testo vigente al momento della liquidazione giudiziale.
D.M. 13/8/2022 n. 147
Modifica del D.M. n.55/2014; la Corte dispone che, se la liquidazione avviene successivamente, il giudice applica la disciplina vigente al momento della liquidazione (quindi includendo le modifiche del D.M. n.147/2022).
art. 91 c.p.c.
Norma sulla regolazione delle spese di lite richiamata nella censura del ricorrente.
art. 2233 c.c.
Richiamato nella doglianza relativa alla determinazione del compenso professionale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nella censura per motivazione inesistente o insufficiente; la Corte ha esaminato la motivazione della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nella censura connessa alla motivazione; citato dall'attore ma la Corte ha valutato la questione sul punto.
art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
Vizi di motivazione e violazione di norme richiamati come base del ricorso per cassazione.
art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n.55/2014
Definisce le attività ricomprese nella fase istruttoria/trattazione ai fini della liquidazione; la Corte conferma che per il primo grado la voce istruttoria è dovuta anche se l'istruttoria materiale non è stata svolta.
art. 350 c.p.c.
Indica le attività che configurano la fase di trattazione/istruttoria in appello; la Corte conferma che in appello la voce istruttoria è liquidabile solo se le attività specificate da tale articolo sono effettivamente svolte.
art. 336 c.p.c.
Richiamato in relazione alla competenza del giudice d'appello anche per la liquidazione delle spese del grado precedente.
art. 384, comma 2 c.p.c.
Consentito decidere nel merito senza rinvio dopo la cassazione parziale; la Corte ha deciso nel merito in applicazione di questa norma.
art. 221 del d.l. n. 34/2020 (conv. l. n.77/2020)
Norma richiamata in riferimento alla trattazione in modalità cartolare (decisone sulla base degli atti senza udienza pubblica) adottata nel procedimento di appello.
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato nell'iter processuale per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione cartolare.
art. 12 e art. 13 del D.M. n.55/2014
Riferimenti citati in giurisprudenza che escludono la validità di patti locali contrari ai parametri ministeriali; la Corte li richiama a sostegno dell'applicabilità dei parametri ministeriali.
art. 13 L. 31/12/2012 n. 247, comma 6
Richiamato come fonte per la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi forensi delegata a decreto ministeriale.
Massime di principio
- Quando la liquidazione giudiziale delle spese avviene dopo l'entrata in vigore di un nuovo decreto ministeriale (es. modifica del D.M. n.55/2014), il giudice dell'impugnazione applica i parametri in vigore al momento della liquidazione, anche se l'attività difensiva del primo grado si è svolta prima della modifica.
- Per il giudizio di primo grado la voce 'fase istruttoria/trattazione' prevista nei parametri è dovuta anche se non è stata svolta un'istruttoria materiale: le attività incluse nella voce (esame di provvedimenti, memorie, richieste di prova) giustificano la liquidazione della voce stessa.
- Per il giudizio d'appello la voce relativa alla fase istruttoria è riconosciuta solo se effettivamente svolte le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (espletazione di specifici atti istruttori in udienza); la semplice produzione di documenti o atti non equivale automaticamente a prova di una fase istruttoria in appello.
- Se il giudice liquida i compensi al di sotto dei minimi tabellari deve motivare adeguatamente la ragione dell'abbattimento; in mancanza, la decisione è soggetta a censura in sede di legittimità.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso in Cassazione, il giudice può decidere nel merito e disporre la riforma parziale, con conseguente rettifica della liquidazione delle spese e possibile compensazione parziale delle spese di giudizio.
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