Cassazione Civile, Sentenza n. 25865/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Cassa ha agito per ottenere il riversamento da parte del concessionario delle somme relative a ruoli emessi nel 1996, 1998 e 1999 che il concessionario non avrebbe integralmente versato (meccanismo del "non riscosso come riscosso" e anticipazioni dovute). La controversia verteva sulla applicabilità della legge n. 228/2012 (annullamento/discarico dei ruoli ante 31.12.1999) e sulla portata dell'abrogazione operata dal D.lgs. 37/1999 (entrato in vigore il 26.2.1999) rispetto ai ruoli per i quali le rate erano già scadute alla data di entrata in vigore: la Cassa sosteneva che, per le quote già esigibili prima del 26.2.1999, l'obbligo di anticipo del concessionario era rimasto e pertanto doveva essere accertato se tale anticipo fosse stato effettivamente corrisposto; il concessionario invocava la l. 228/2012 per l'annullamento dei ruoli e il relativo discarico.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che, con riferimento ai ruoli consegnati al concessionario prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 37/1999, le quote per le quali i termini di pagamento erano già scaduti alla data del 26.2.1999 non sono state liberate dall'obbligo di anticipazione e che pertanto deve essere verificato concretamente se il concessionario abbia o meno riversato alla Cassa le somme dovute. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati inammissibili perché contraddicono l'orientamento consolidato di legittimità; il settimo e l'ottavo motivo sono stati respinti. La sentenza della Corte d'appello di Roma è cassata nella parte relativa alla valutazione che aveva esteso l'effetto annullatorio della l. 228/2012 anche alle quote già esigibili prima del 26.2.1999, e la causa è rinviata alla Corte d'appello per accertamenti limitati alla quantificazione e verifica dei pagamenti/anticipazioni dovuti per le quote già scadute al 26.2.1999.
Norme richiamate
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
La norma originariamente imponeva il meccanismo del "non riscosso come riscosso" (obbligo di anticipo del concessionario). La Corte rileva che tale disposizione è stata abrogata per il futuro dal D.lgs. 37/1999, ma l'abrogazione non opera con efficacia retroattiva rispetto alle quote per le quali i termini di pagamento erano già scaduti alla data di entrata in vigore del d.lgs.
D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 37
Ha abrogato il meccanismo del "non riscosso come riscosso" con efficacia dall'entrata in vigore del decreto (26.2.1999). Secondo la Corte l'effetto è prospettico: non elimina gli obblighi di anticipo per le somme per le quali, alla data di entrata in vigore, i termini di versamento erano già scaduti.
L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)
art. 1, commi 527, 528, 529 e 530
La legge ha disposto l'annullamento dei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (automatico per crediti < euro 2.000 e con comunicazioni/dm attuativo per quelli > euro 2.000) e ha escluso l'applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.lgs. 112/1999 per tali ruoli. La Corte conferma che l'annullamento concerne il titolo esecutivo (ruolo) e la rappresentazione contabile, non necessariamente l'estinzione del credito, ma non può essere esteso a posteriori oltre quanto consentito dalle norme che hanno conservato diritti già maturati prima del 26.2.1999.
D.M. 15 giugno 2015, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ha disciplinato le modalità operative dell'annullamento e del discarico automatico delle quote; prevede procedure di trasmissione elenchi telematici e il discarico automatico anche per quote > euro 2.000 laddove non interessate da procedure esecutive o pendenze. La Corte indica che il decreto attuativo conferma l'effetto automatico del discarico per i ruoli ante 1999, ma rimane fermo il principio che non può comprimere diritti già perfezionati anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 37/1999.
D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
artt. 19 e 20 (richiamati)
Le norme prevedevano il procedimento di "discarico per inesigibilità" a favore del concessionario previo adempimento di specifici obblighi informativi e procedurali. L'art. 1, comma 529, della legge 228/2012 ha escluso l'applicabilità di tali articoli ai ruoli ante 31.12.1999; la Corte sottolinea però che tale esclusione non può valere a pregiudicare diritti già consolidati derivanti da termini già scaduti prima della riforma del 1999.
Massime di principio
- La legge 228/2012 annulla i ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 e produce effetti soprattutto sul titolo esecutivo e sulla rappresentazione contabile (discarico automatico), ma non estingue necessariamente il credito sottostante salvo che la normativa non lo preveda espressamente.
- L'abrogazione del meccanismo del "non riscosso come riscosso" operata dal D.lgs. 37/1999 è da intendersi con efficacia prospectiva: per le quote i cui termini di pagamento erano già scaduti alla data di entrata in vigore (26.2.1999) l'obbligo di anticipo del concessionario permaneva e il creditore può agire per accertare e ottenere le somme non anticipate.
- Nei giudizi relativi a ruoli ante-1999, il giudice deve verificare concretamente, per le singole quote, le date di scadenza rispetto al 26.2.1999 e accertare se il concessionario abbia effettivamente riversato le anticipazioni dovute; le questioni di mera applicazione dell'orientamento consolidato della Cassazione possono essere dichiarate inammissibili se non offrono elementi per mutare l'orientamento.
- La disciplina attuativa (D.M. 15.6.2015) prevede procedure di discarico automatico e trasmissione di elenchi, ma l'effetto amministrativo-contabile del discarico non esclude, a priori, l'accertamento giudiziale di crediti già consolidati per i quali l'obbligo di anticipo sussisteva prima della riforma del 1999.
- Le Casse previdenziali privatizzate che esercitano la riscossione mediante ruolo rientrano nell'ambito applicativo della l. 228/2012 (ruoli ante 1999), ma ciò non preclude la tutela dei diritti maturati antecedentemente alle modifiche normative se le condizioni di maturazione dei termini erano già verificate.
- Prassi consigliata in situazioni analoghe: ricostruire cronologicamente ogni singola rata/termine rispetto al 26.2.1999; raccogliere prova documentale dei riversamenti/anticipazioni da parte del concessionario; verificare se le quote risultino eliminate dalle scritture contabili a seguito dei procedimenti di discarico; se si agisce giudizialmente, chiedere accertamento e quantificazione delle somme dovute per le quote già esigibili prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 37/1999.
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