Cassazione Civile, Sentenza n. 25899/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo del 03/10/2019 e della cartella di pagamento n. 09720190065561669 per euro 44.617,46, dedotta sull'assunto di irregolare/irrituale notifica della cartella; in cassazione il ricorrente denuncia vizi di motivazione (contraddittorietà della sentenza di merito) e violazione dell'art. 617 c.p.c. rispetto alla necessità o meno di contestare il merito della pretesa impositiva quando si impugna l'atto esecutivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite circa l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021): il ricorrente non ha dimostrato di rientrare nei casi tassativamente previsti che giustificano l'azione. Le spese di giudizio di legittimità sono compensate per la particolarità della questione e per lo sviluppo giurisprudenziale sopravvenuto; la Corte prende altresì atto dell'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma procedurale richiamata come base della citazione iniziale (azione esperita davanti al giudice di pace).
art. 617 c.p.c.
Riferita dalla parte ricorrente per sostenere che l'opposizione agli atti esecutivi finalizzata a ottenere la declaratoria di nullità dell'atto non richieda sempre la contestazione del merito; la Corte ha però valutato la questione come assorbita dall'inammissibilità per carenza di interesse.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021
La disposizione delimita i casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera automaticamente l'interesse ad agire; tale regime, pur normato successivamente al processo, si applica anche ai procedimenti pendenti e richiede che il ricorrente dimostri di rientrare tra i casi tassativamente previsti.
Sentenza Sezioni Unite n. 26283/06/09/2022
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 plasma l'interesse ad agire in materia di estratto di ruolo, prevedendo modalità e termini per dimostrare tale interesse anche nei processi pendenti (rimessione in termini, deposito documentazione ex art. 372 c.p.c., deduzioni prima dell'udienza, ecc.).
art. 372 c.p.c.
Richiamato come uno dei mezzi attraverso cui, nel giudizio di legittimità, può essere depositata documentazione utile a dimostrare l'interesse ad agire nei processi pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
con riferimento al comma 1-bis
Norma che disciplina l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato in sede di cassazione, riconosciuta dalla Corte nel dispositivo.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo richiede la prova di un interesse specifico previsto dalla normativa (art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973): senza tale dimostrazione l'impugnazione è inammissibile.
- L'introduzione di norme successive (es. art. 12, comma 4-bis) può modificare la configurazione dell'interesse ad agire anche nei processi già pendenti; il ricorrente deve quindi utilizzare gli strumenti previsti (rimessione nei termini, deposito documenti in Cassazione, deduzioni prima dell'udienza) per non perdere la possibilità di agire.
- La contestazione del merito della pretesa impositiva non è sempre richiesta qualora si impugni un atto esecutivo per vizi di notifica, ma l'ammissibilità del rimedio resta subordinata alla ricorrenza dei presupposti di interesse stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
- In presenza di evoluzioni giurisprudenziali sopravvenute è possibile la compensazione delle spese di giudizio; tuttavia l'onere di provare l'interesse sostanziale rimane a carico dell'attore.
- Chi impugna deve valutare con attenzione la collocazione processuale dell'azione (opposizione agli atti esecutivi, impugnazione dell'estratto di ruolo, ecc.) e scegliere il rimedio corretto, documentando tempestivamente le circostanze che giustificano l'interesse ad agire.
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