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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30540/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La curatela di un fallimento aveva dedotto di essere creditrice, verso alcuni soggetti già amministratori della società fallita, di oltre 5,5 milioni di euro a titolo di risarcimento per asseriti atti di mala gestio e di aver già promosso azione di responsabilità. Su tale base aveva chiesto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di una donazione con cui i soggetti indicati avevano trasferito ai figli le rispettive quote di comproprietà di unità immobiliari site in Riposto, sostenendo che l'atto pregiudicasse la garanzia patrimoniale della massa. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato i convenuti alle spese. In appello la corte territoriale aveva ritenuto che, ai fini della liquidazione degli onorari, il valore non dovesse essere ancorato al credito azionato in revocatoria, ma al valore effettivo della controversia, molto inferiore, e aveva quindi ridotto le spese. Contro tale decisione il fallimento ha proposto ricorso per cassazione denunciando: (1) violazione dell'art. 5 del D.M. n. 55/2014 per non aver considerato il credito tutelato; (2) violazione dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto per omessa liquidazione della fase di trattazione/istruttoria nel primo grado; (3) violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 per asserito errato calcolo del valore della causa. I donatari hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla liquidazione delle spese; (2) omesso esame del fatto che la revocatoria riguardava solo la metà dell'immobile e quindi uno scaglione inferiore; (3) violazione dei criteri di valore per mancata considerazione del dimezzamento del valore catastale; (4) omessa liquidazione/rimborso del contributo unificato tra le spese. La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il quarto motivo dell'incidentale, ha dichiarato inammissibili il terzo motivo del principale e il secondo e il terzo dell'incidentale, ha rigettato il primo motivo del principale e il primo dell'incidentale; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi sulle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la scelta della corte d'appello di applicare il criterio del valore effettivo della controversia ai fini della liquidazione delle spese, ma ha cassato la sentenza perché non era stata liquidata la fase di trattazione/istruttoria, che il D.M. n. 55/2014 ricomprende in un'unica fase autonoma anche quando non vi siano prove orali o CTU. Sono stati inoltre respinti o dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi delle parti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame limitato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela per rendere inefficace la donazione verso la massa dei creditori

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    la Corte afferma che, se vi è manifesta sproporzione tra valore effettivo della controversia e quello desumibile dai criteri codicistici, deve farsi riferimento al valore effettivo; il comma 2 opera come deroga al criterio generale

  • art. 4, comma 5, D.M. n. 55/2014

    la fase di trattazione comprende anche quella istruttoria; ai fini della liquidazione va riconosciuto un compenso unitario per tale fase anche se non siano state svolte prove

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare il criterio di determinazione del valore della causa

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti principali per il calcolo del valore della causa

  • art. 52 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    invocato dai ricorrenti incidentali in tema di valore catastale dell'immobile ai fini della determinazione del valore

  • art. 1-bis D.L. 12 luglio 2014

    richiamato in relazione al criterio del valore catastale

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    il contributo unificato è considerato un'obbligazione ex lege di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 369 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 384 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • Nella liquidazione degli onorari di avvocato, il criterio del valore della controversia può essere derogato quando il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello desumibile dai criteri ordinari, dovendosi allora guardare al valore reale dell'affare o della lite.
  • Ai fini del D.M. n. 55/2014, la fase di trattazione comprende anche l'attività istruttoria: il compenso per tale fase va riconosciuto anche se non sono state assunte prove orali o disposta CTU.
  • La censura di errata determinazione del valore della causa è inammissibile se si limita ad affermazioni apodittiche, prive di specifica allegazione e dimostrazione dei dati di riferimento.
  • È legittima la motivazione del giudice di merito che, entro gli intervalli tabellari previsti, selezioni il compenso applicando il criterio della non complessità della controversia; la scelta del punto della forbice è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
  • La condanna alle spese deve intendersi comprensiva anche della ripetizione del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, salvo espressa diversa statuizione o specifico riferimento esclusivo a tale voce.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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