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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30443/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2004 emesso da un comune sulla base di una variazione catastale relativa a un immobile. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la decisione era stata confermata in appello. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell’art. 74 della L. n. 342/2000. Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente applicato la norma che subordina l’efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale alla loro notificazione, poiché nel caso concreto si sarebbe trattato non di una variazione della rendita ma della correzione ex officio di un errore nella zona/classe censuaria, risultante dalla visura storica dell’immobile. Da ciò il comune faceva discendere la legittimità della ripresa a tassazione anche per annualità anteriori o comunque nonostante la mancata notifica della variazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che il comune non aveva dimostrato l’esistenza di un errore originario suscettibile di correzione, ma aveva operato una nuova valutazione/classificazione del bene, da cui era derivata una diversa rendita catastale. In tale ipotesi non opera la retroattività propria della correzione di errori originari in autotutela; vale invece l’efficacia ex nunc della nuova rendita, con applicazione del principio per cui gli atti modificativi della rendita sono efficaci solo dalla notificazione, salvo il diverso caso della mera correzione di errori originari. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. n. 342/2000

    "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"

    La Corte ribadisce che, in materia di ICI, la rendita catastale non può essere utilizzata prima della notificazione per determinare la base imponibile; tuttavia, una volta notificata, può essere impiegata anche per annualità d’imposta ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. La regola della notificazione non si applica, però, quando il provvedimento sia una mera correzione di errori originari dell’atto di classamento.

  • D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68

    Richiamato come base del potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria nel correggere un proprio precedente provvedimento ritenuto illegittimo.

  • D.M. n. 37 del 1997

    Richiamato quale disciplina successiva dell’autotutela e della correzione degli atti catastali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • In materia di ICI, gli atti che attribuiscono o modificano la rendita catastale producono effetti solo dalla loro notificazione al contribuente, e la rendita notificata non può essere utilizzata prima di tale momento per individuare la base imponibile.
  • La retroattività della rettifica catastale opera solo quando il provvedimento si limiti a correggere errori originari o vizi del precedente classamento; se invece il nuovo classamento deriva da una rivalutazione fondata su elementi nuovi o diversi, la modifica ha efficacia solo per il futuro.
  • Chi impugna una pretesa tributaria basata su una rendita modificata può ottenere l’annullamento dell’avviso se l’ente impositorе non dimostra che la variazione catastale costituisca una mera correzione di errore originario e non una nuova valutazione del bene.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che non si tratta di correzione di un errore originario ma di una nuova classificazione, in cassazione non è sufficiente invocare in astratto la disciplina dell’autotutela o della notificazione della rendita, occorrendo censurare specificamente l’accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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