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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29190/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'INPS, della sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda di un'avvocata volta ad accertare l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione separata quale libera professionista e della conseguente pretesa contributiva per il 2009. La Corte territoriale aveva fondato il rigetto dell'appello su due autonome rationes decidendi: da un lato, aveva ritenuto che la professionista non fosse tenuta al pagamento del contributo soggettivo in ragione del reddito prodotto, inferiore alla soglia minima di euro 5.000 prevista per i lavoratori autonomi occasionali, valorizzando una presunzione di non continuità dell'attività; dall'altro, aveva comunque ritenuto prescritto l'eventuale credito contributivo, facendo decorrere il termine dalla data di scadenza del versamento dovuto per il 2009 (16 giugno 2010), con conseguente spirare della prescrizione alla data del 2 luglio 2015. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, sostenendo che la Corte di merito avesse errato nel fissare il dies a quo della prescrizione, perché il termine per il pagamento dei contributi era stato prorogato al 6 luglio 2010 dal DPCM 10 giugno 2010, pubblicato in G.U. il 19 giugno 2010 n. 141.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha rilevato che il motivo investiva soltanto la ratio relativa alla prescrizione, ma non censurava l'altra autonoma ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, e cioè la non debenza dei contributi per mancato superamento della soglia reddituale. Poiché la decisione d'appello si fondava su più rationes autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, la mancata impugnazione di una di esse ha reso il ricorso privo della sua funzione di rimozione della pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata censura di una ratio decidendi autonoma.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per contestare la decorrenza della prescrizione; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995

    richiamato dall'INPS quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata; la Corte non ne affronta l'interpretazione sostanziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • DPCM 10 giugno 2010

    richiamato come fonte della proroga al 6 luglio 2010 del termine per il pagamento dei contributi per l'anno 2009.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a fondare il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile perché non idoneo a travolgere la decisione.
  • La censura sulla decorrenza della prescrizione è irrilevante se permane ferma un'autonoma statuizione di non debenza del contributo o del diritto azionato, poiché il venir meno di una sola delle basi argomentative non elimina la sostanza decisoria.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. deve essere specificamente riferito a tutte le rationes poste a base della sentenza impugnata; altrimenti la critica resta priva di decisività.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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