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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00168/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di somme che il ricorrente assume di avere anticipato per conto dell'associazione nello svolgimento delle funzioni associative rivestite a livello provinciale, regionale e nazionale. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna dell'associazione al pagamento di una somma di denaro; in appello, invece, la domanda era stata respinta, ritenendosi non attribuibile valore confessorio ai bilanci prodotti perché non approvati secondo statuto e non dimostrata la necessità e indispensabilità delle spese sostenute. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato retroattivamente regole statutarie approvate solo dopo i fatti e aveva trascurato dichiarazioni rese in interrogatorio formale dal legale rappresentante dell'associazione, secondo cui prima del 2003 l'ente era in fase costitutiva e privo di disciplina sulla gestione delle risorse; 2) omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere considerato decisiva la produzione di un rendiconto, pur non essendo un bilancio, contenente entrate e spese facenti capo al ricorrente; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver ignorato che l'associazione non avrebbe provato la soppressione di alcune sezioni provinciali e l'azzeramento delle relative deliberazioni; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 1711, 1720 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva escluso il rimborso e rimproverato difetto di diligenza al mandatario pur senza specifica eccezione della controparte, e senza considerare il contesto di avviamento dell'associazione, le difficoltà operative e l'assenza di prova di fatti ostativi da parte dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, sotto la veste di omesso esame di fatti decisivi o di violazione di norme processuali e sostanziali, mirassero in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei fatti compiuti dal giudice di merito, attività non sindacabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto. In particolare, la censura sulla pretesa retroattività dello statuto non riguardava un fatto storico omesso ma gli effetti probatori tratti dal giudice; le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non evidenziavano l'uso di prove non introdotte o l'inosservanza di regole legali di valutazione, bensì un dissenso sul prudente apprezzamento; gli ulteriori motivi erano privi della necessaria specificità o comunque si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori fuori dai casi consentiti; non basta lamentare una cattiva valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla con prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sul giudizio di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, e non una mera argomentazione o il modo in cui il giudice ha tratto conseguenze probatorie dal fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura può riguardare l'erronea distribuzione dell'onere probatorio, ma non la diversa valutazione delle prove o la contestazione dell'esito dell'accertamento di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione non è fondata se la questione sulla diligenza del mandatario risulta già eccepita in primo grado dalla controparte e comunque rientra nel thema decidendum.

  • art. 1711 c.c.

    Richiamato per la diligenza dovuta dal mandatario nell'esecuzione dell'incarico e per la verifica della legittimità del rimborso delle spese anticipate.

  • art. 1720 c.c.

    Richiamato quale base normativa del diritto del mandatario al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute nell'interesse del mandante, subordinato però alla loro giustificazione e alla correttezza dell'operato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una contestazione delle conseguenze probatorie tratte dal giudice di merito da fatti pacificamente esaminati.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione alla prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è pertinente quando sia contestato l'erroneo riparto dell'onere della prova, non quando si contesti semplicemente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull'avvenuta contestazione di un fatto o sulla mancanza di prova della giustificazione delle spese, la doglianza che presupponga il contrario è inammissibile.
  • Il diritto del mandatario al rimborso delle spese anticipate presuppone che le spese siano giustificate e sostenute nell'interesse del mandante, non essendo sufficiente l'allegazione generica dell'avvenuto esborso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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