Cassazione Civile, Ordinanza n. 33570/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società, destinataria di un avviso di accertamento per l'anno 2007 fondato su un processo verbale di constatazione relativo a movimentazioni bancarie e a elementi positivi di reddito non dichiarati, aveva visto confermata in primo e secondo grado la ripresa a tassazione ai fini Ires, Irap e Iva con irrogazione delle sanzioni. La contribuente sosteneva che le movimentazioni contestate avessero natura meramente finanziaria e fossero giustificate da esigenze di liquidità, richiamando anche la registrazione contabile dei movimenti e l'indicazione dei beneficiari e delle causali. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apodittica e solo apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 156 c.p.c., 111 e 24 Cost., perché la CTR si sarebbe limitata ad affermare in astratto i principi sull'accertamento bancario e sull'inversione dell'onere della prova senza calarli nella fattispecie concreta e senza spiegare quali elementi di fatto rendessero inattendibile la tesi difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, pur richiamando correttamente i principi in tema di indagini bancarie e presunzione legale a favore dell'Ufficio, la CTR non aveva svolto una reale disamina della vicenda concreta né aveva indicato gli elementi di fatto posti a base del proprio convincimento, limitandosi a un rinvio generico e acritico alle ragioni del primo giudice. Tale motivazione è stata qualificata come apparente e quindi nulla, perché impediva il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
il vizio denunciabile ricomprende la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, quando si traduca in violazione dell'art. 132 c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione manca in senso materiale o è solo apparente, perché non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.
la motivazione deve essere effettiva e intellegibile, non meramente assertiva.
il vizio di motivazione integra nullità quando incide sui requisiti essenziali dell'atto processuale.
art. 111 Cost.
la decisione deve essere motivata in modo da consentire il controllo sulla sua logicità e correttezza.
art. 24 Cost.
la motivazione apparente pregiudica il diritto di difesa e il controllo della decisione da parte della parte soccombente.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in tema di indagini bancarie opera una presunzione legale in favore dell'Amministrazione, superabile dal contribuente con prova contraria specifica.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
nelle verifiche IVA sui conti correnti opera una presunzione legale analoga, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la ripresa a tassazione del reddito d'impresa deve essere sorretta da elementi che colleghino le movimentazioni contestate all'imponibile accertato.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale a favore dell'Amministrazione comporta l'onere per il contribuente di fornire una prova contraria specifica e riferita alle singole operazioni contestate.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice richiama corretti principi di diritto ma non li applica alla fattispecie concreta, omettendo di indicare gli elementi di fatto da cui desume il proprio convincimento.
- Il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è illegittimo se si risolve in un richiamo generico e non consente di comprendere le ragioni della decisione né di verificare la tenuta logica del percorso argomentativo.
- Il giudice tributario deve spiegare in modo puntuale perché ritiene non superata la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, dando conto delle contestazioni del contribuente e degli elementi probatori acquisiti.
- La nullità della motivazione sussiste quando l'assenza di un effettivo ragionamento decisorio impedisce il controllo interno ed esterno sulla correttezza della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33501/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33502/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33503/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33504/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33505/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33506/2022 del 15/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →