Cassazione Civile, Ordinanza n. 11590/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata dall'ente previdenziale sul trattamento pensionistico percepito dall'iscritto, qualificata come contributo di solidarietà. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittima la trattenuta; la Corte d'appello di Milano aveva respinto il gravame dell'ente. In cassazione l'ente ha proposto otto motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui primi due motivi di appello, relativi alla prescrizione quinquennale; (2) violazione di legge per la medesima omessa pronuncia; (3) motivazione apparente; (4) violazione dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c. e dell'art. 16 del regolamento della Cassa, sostenendo la prescrizione quinquennale; (5) violazione di legge sul rigetto del motivo di gravame relativo alla legittimità del contributo di solidarietà; (6) ulteriore nullità per motivazione illogica e incomprensibile; (7) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver considerato un fatto asseritamente non contestato, cioè la necessità di applicare il contributo negli anni 2012-2013 per il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio; (8) omesso esame di un fatto decisivo sotto altro paradigma. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione, ha confermato il principio già affermato sulla illegittimità, per gli enti privatizzati, di misure che impongano un massimale al trattamento pensionistico in contrasto con il principio del pro rata, e ha soprattutto ribadito che, nel caso di indebite trattenute su pensione conseguenti a misura illegittima, il credito alla restituzione non è soggetto a prescrizione quinquennale ma a prescrizione ordinaria decennale, perché non si tratta di ratei di pensione liquidati e dovuti nella misura contestata, bensì di somme indebitamente prelevate. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o illogica, ritenendo comprensibile e coerente l'iter argomentativo. Ha poi confermato che i provvedimenti degli enti previdenziali privatizzati non possono imporre massimali al trattamento pensionistico in modo incompatibile con il principio del pro rata. Quanto alla prescrizione, ha affermato che la domanda volta a recuperare somme indebitamente trattenute per effetto di un contributo di solidarietà illegittimo non è assoggettabile alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici liquidati e dovuti, ma alla prescrizione ordinaria decennale, poiché si tratta di un credito consequenziale all'indebita ritenuta e non di una riliquidazione della pensione. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese di lite e il richiamo ai presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia sui motivi di appello.
Invocato per sostenere che il giudice avrebbe omesso di porre a base della decisione un fatto non specificamente contestato.
Letto in chiave costituzionalmente orientata per consentire alla Corte di cassazione di correggere la motivazione e decidere la questione di diritto, quando non servano ulteriori accertamenti di fatto.
Ritenuto applicabile solo ai ratei di pensione liquidi ed esigibili; non alle somme indebitamente trattenute in contestazione quanto alla loro debenza.
Applicato quale termine ordinario decennale al credito di restituzione delle somme indebitamente trattenute.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
Esclusa l'applicabilità alla fattispecie, perché riguarda i ratei arretrati e le differenze dovute a seguito di riliquidazione, non un credito da indebito prelievo conseguente a misura illegittima.
art. 16 del regolamento della Cassa
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione e della legittimità del prelievo, ma senza accoglimento della censura.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Norma richiamata come fondamento del potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare misure per l'equilibrio di bilancio, ma non fino a introdurre massimali incompatibili con il principio del pro rata.
Richiamato per qualificare la Cassa come ente previdenziale privatizzato che gestisce una forma di previdenza obbligatoria.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per i presupposti dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è nulla per vizio costituzionalmente rilevante solo quando sia mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità dell'argomentazione, e il vizio deve emergere dal testo della sentenza.
- Se il giudice di merito ha comunque deciso correttamente una questione di diritto, la mancata o insufficiente motivazione su quel punto non comporta cassazione quando la Corte di legittimità possa correggere la motivazione e definire la questione senza ulteriori accertamenti di fatto.
- Per i trattamenti pensionistici gestiti da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione quinquennale dei ratei opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se è controversa la debenza della misura applicata e si chiede il recupero di somme indebitamente trattenute, il termine è quello ordinario decennale.
- Le somme trattenute in forza di un contributo di solidarietà illegittimo non si confondono con la disciplina del rateo pensionistico in sé: il relativo credito è consequenziale all'indebito prelievo e non costituisce una mera riliquidazione della prestazione.
- Gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio dei poteri finalizzati all'equilibrio di bilancio, non possono adottare misure che impongano un massimale al trattamento pensionistico in modo incompatibile con il principio del pro rata rispetto alle anzianità già maturate.
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