Cassazione Civile, Ordinanza n. 26228/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, negato in sede amministrativa perché, negli anni di riferimento, non risultava in possesso del requisito del soggiorno continuativo ultradecennale in Italia. Il Tribunale di Pordenone aveva respinto la domanda con sentenza pubblicata il 13 aprile 2022. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 28/2023 depositata il 16 febbraio 2023, aveva dichiarato inammissibile l’appello, proposto mediante ricorso depositato il 20 ottobre 2022, perché tardivo rispetto al termine lungo semestrale. Con il primo motivo di cassazione il ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di sentenza redatta in formato elettronico e priva di lettura del dispositivo, il termine avrebbe dovuto decorrere dal 21 aprile 2022, quando la cancelleria, dopo aver ricevuto e registrato il provvedimento, lo aveva comunicato via PEC ai difensori; assumendo tale data come dies a quo, l’appello sarebbe stato tempestivo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., deducendo che la dichiarazione relativa al reddito, pari o inferiore al limite previsto, avrebbe escluso la condanna alle spese del giudizio d’appello. Ha inoltre prodotto memoria in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondato il primo motivo: nel processo civile telematico, ai fini della decorrenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c., la pubblicazione della sentenza redatta in formato elettronico coincide con l’attestazione del cancelliere effettuata mediante il sistema informatico, con attribuzione del numero identificativo e della data di pubblicazione; la successiva comunicazione via PEC alle parti non sposta il dies a quo. La sentenza di primo grado risultava pubblicata il 13 aprile 2022 e l’appello depositato il 20 ottobre 2022 era quindi tardivo, non operando nella controversia previdenziale la sospensione feriale. La Corte ha precisato che la novella dell’art. 133 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 164 del 2024 non era applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento non introdotto dopo il 28 febbraio 2023. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non aveva indicato e illustrato l’atto processuale contenente la dichiarazione invocata ai fini dell’esenzione, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili nei confronti del ricorrente, in ragione della rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, rimettendo all’amministrazione giudiziaria la verifica dell’esistenza di cause di esenzione.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, d.m. n. 44/2011
in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine c.d. “lungo” di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati
Per le sentenze elettroniche, la pubblicazione rilevante ai fini dell’impugnazione non coincide con la mera trasmissione del provvedimento alla cancelleria, ma con l’attestazione del cancelliere nel sistema informatico.
la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13 aprile 2022 e che il ricorso in appello è stato depositato il 20 ottobre 2022, ossia oltre il termine di impugnazione semestrale (c.d. “lungo”) stabilito dall’art. 327 c.p.c., che collega la decorrenza del termine alla pubblicazione della sentenza.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso insieme agli artt. 430 e 327 c.p.c.; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione né la applica specificamente nella ratio decidendi.
la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13 aprile 2022 e che il ricorso in appello è stato depositato il 20 ottobre 2022, ossia oltre il termine di impugnazione semestrale (c.d. “lungo”) stabilito dall’art. 327 c.p.c., che collega la decorrenza del termine alla pubblicazione della sentenza.
La norma è menzionata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non ne ricava un principio autonomo; la decisione si fonda sulla decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c.
Ciò che rileva per la decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c. è la trasmissione da parte del giudice (e contestuale deposito telematico nel fascicolo informatico) seguita dalla attestazione del cancelliere, con l’attribuzione da parte del sistema del numero identificativo della sentenza e della data di pubblicazione: da quella data il provvedimento diventa immodificabile ed è possibile l’estrazione di copia da parte dei soggetti abilitati.
Il termine lungo decorre dalla data di pubblicazione attestata dal sistema informatico a seguito dell’attestazione del cancelliere, non dalla successiva comunicazione via PEC alle parti.
Ha ritenuto, quindi, che dalla data di pubblicazione decorra il termine per proporre impugnazione e che, trattandosi di controversia di natura previdenziale, nella specie non operi la sospensione feriale dei termini ex art. 3 della l. n. 742 del 1969.
Nella controversia previdenziale in esame la sospensione feriale dei termini non opera.
Di conseguenza, non opera la modifica apportata dal c.d. “correttivo alla riforma Cartabia”, consistita nella eliminazione, ai fini del perfezionamento della pubblicazione, di qualsivoglia «atto del deposito in calce alla sentenza» e nell’apporvi «la data e la firma», così consentendo al sistema elettronico di attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data di pubblicazione rilevanti ex art. 327, primo comma, c.p.c.
La modifica dell’art. 133 c.p.c. introdotta dal correttivo del 2024 non si applica ai procedimenti non introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; pertanto, nel caso deciso, resta applicabile il criterio di pubblicazione desunto dalla disciplina previgente.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 164/2024
all’applicazione dell’art. 133 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, non trattandosi di procedimento introdotto successivamente al 28 febbraio 2023
La disposizione transitoria esclude l’applicazione della novella dell’art. 133 c.p.c. ai procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023.
Di conseguenza, al fine di dimostrare la sussistenza della prospettata violazione la parte avrebbe dovuto specificamente indicare l’atto processuale sul quale la doglianza è fondata, ossia l’atto contenente il richiamo alla dichiarazione della parte per l’esenzione dalla condanna, con l’assunzione della relativa responsabilità in capo al dichiarante, illustrandone il contenuto rilevante ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.
Chi invoca l’esenzione dalle spese prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. deve indicare e illustrare nel ricorso l’atto processuale che contiene la dichiarazione rilevante; la mancata specifica indicazione rende inammissibile la censura.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Di conseguenza, al fine di dimostrare la sussistenza della prospettata violazione la parte avrebbe dovuto specificamente indicare l’atto processuale sul quale la doglianza è fondata, ossia l’atto contenente il richiamo alla dichiarazione della parte per l’esenzione dalla condanna, con l’assunzione della relativa responsabilità in capo al dichiarante, illustrandone il contenuto rilevante ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve identificare e illustrare l’atto processuale su cui si fonda la censura, in modo da consentire alla Corte di verificarne contenuto e fondatezza senza ricercare autonomamente gli atti di causa.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, fermo restando che l’effettiva debenza va verificata dall’amministrazione giudiziaria anche rispetto a eventuali cause di esenzione.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, per una sentenza redatta in formato elettronico, il termine lungo per impugnare decorre dalla data di pubblicazione risultante dall’attestazione del cancelliere nel sistema informatico, con attribuzione del numero identificativo; non decorre dalla successiva comunicazione della sentenza via PEC ai difensori.
- La data di trasmissione telematica della sentenza dal giudice alla cancelleria non è, da sola, il momento rilevante per la decorrenza del termine lungo: occorre la successiva attestazione del cancelliere che rende il provvedimento pubblicato e ostensibile.
- La novella dell’art. 133 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 164/2024 non si applica ai procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023, in base alla relativa disciplina transitoria.
- La censura con cui si deduce il mancato riconoscimento dell’esenzione dalle spese prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente l’atto processuale contenente la dichiarazione e non ne illustra il contenuto rilevante, secondo l’onere di specificità del ricorso per cassazione.
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