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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26230/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il pensionato aveva ottenuto una pensione di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 2009. Dopo aver cessato formalmente il rapporto di lavoro il 28 febbraio 2009, presentò domanda di pensione il 2 marzo 2009 e fu riassunto dal medesimo datore il 16 marzo 2009 con contratto a termine. Aveva poi lavorato fino al 31 dicembre 2010. Con comunicazione del 10 aprile 2013, l’INPS gli chiese la restituzione delle somme percepite a titolo di pensione dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010, ritenendo insussistente il requisito dell’inoccupazione. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda del pensionato diretta ad accertare il diritto a trattenere le somme; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4551/2019 depositata il 6 febbraio 2020, accolse invece l’appello dell’INPS e rigettò la domanda. Le eredi del pensionato hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Primo: violazione dell’art. 342 c.p.c., per asserita inammissibilità dell’appello dell’INPS, che non avrebbe specificamente trascritto i passaggi della decisione di primo grado criticati né indicato la diversa ricostruzione richiesta. Secondo: violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe deciso valorizzando elementi non dedotti dall’INPS e oltre i limiti del devoluto. Terzo: violazione dell’art. 22, comma 1, lett. c), della L. n. 153/1969, dell’art. 2769 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la ricostruzione della continuità del rapporto e la valutazione delle prove. Quarto: violazione delle medesime disposizioni, sostenendo che la continuità lavorativa fosse stata desunta dal solo breve intervallo temporale, senza considerare il mutamento delle mansioni e il successivo contratto a termine. Quinto: omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sull’effettiva inoccupazione al momento della domanda e contestando la continuità del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’appello civile, quale impugnazione a critica libera, non richiede formule sacramentali né la formulazione di un provvedimento alternativo, ma una specifica confutazione delle ragioni della decisione di primo grado; nel caso concreto l’atto di appello soddisfaceva tale requisito. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello, che aveva accertato la continuità del rapporto di lavoro e quindi l’assenza del requisito dell’inoccupazione sia alla decorrenza della pensione sia al momento della domanda; è stato inoltre ritenuto infondato, poiché spettava al pensionato provare tutti i presupposti della prestazione e non vi era stato mutamento della domanda o violazione dell’art. 112 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e infondato: censurava in sostanza la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, senza confrontarsi con l’accertamento secondo cui la cessazione formale era simulata e l’attività lavorativa non era mai effettivamente cessata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello non aveva fondato l’accertamento sul solo intervallo di poco più di quindici giorni tra cessazione e riassunzione, ma anche sull’identità del datore di lavoro; le contestazioni sulle mansioni e sul contratto a termine richiedevano una rivalutazione dei fatti. La Corte ha inoltre ribadito che l’apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e della loro idoneità a provare i fatti ignoti è riservato al giudice di merito. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non si confrontava con l’accertamento della continuità e chiedeva una nuova valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore dell’INPS, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Premesso che l'atto di appello civile è uno strumento cd. a critica libera (art. 342 c.p.c.), sicché l'impugnazione non richiede formule sacramentali o la proposta di un provvedimento alternativo, ma solo la specifica confutazione degli argomenti spesi dal giudice di prime cure, la lettura congiunta della sentenza della Corte territoriale e del motivo di ricorso per cassazione qui all’attenzione appalesa la completa infondatezza della doglianza.

    L’appello civile non è soggetto a formule sacramentali né richiede la proposta di una decisione alternativa; è sufficiente che l’impugnazione individui e confuti specificamente gli argomenti posti a fondamento della decisione di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    E’ altresì infondata perché, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombeva sul pensionato offrire prova della sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione della prestazione, di modo che, evidentemente, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata posta in essere dalla Corte territoriale, né alcun mutamento della causa petendi volta – come detto – all’accertamento del diritto dell’assicurato al beneficio in godimento in relazione al periodo innanzi indicato.

    Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che, nell’esaminare la domanda di accertamento del diritto a una prestazione, considera la sussistenza dei relativi presupposti probatori senza alterare la causa petendi.

  • art. 22, comma 1, lett. c), L. n. 153/1969

    La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza di un’ipotesi di indebito in ragione dell’affermata continuità del rapporto di lavoro del ricorrente per cassazione che, cessato il proprio rapporto di lavoro in data 28.2.2009, presentava domanda di pensione in data 2.3.2009, per essere riassunto, dal medesimo datore, con contratto a termine, in data 16.3.2009.

    Nel caso deciso, la continuità sostanziale del rapporto di lavoro, accertata nonostante la formale cessazione e la successiva riassunzione, è stata ritenuta incompatibile con il requisito di inoccupazione richiesto per la prestazione pensionistica.

  • art. 2697 c.c.

    Qui ribadito il regime dell’onere della prova (cfr. punto 2.1.) che imponeva – ai sensi dell’art. 2697 c.c. – al pensionato di allegare e dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione della pensione di anzianità nel periodo in contestazione, non può mancare di rimarcare il Collegio che il motivo, ancora una volta, sconta il mancato confronto con il segno della decisione.

    Chi rivendica il diritto alla pensione deve allegare e provare tutti i presupposti della prestazione per il periodo controverso.

  • art. 2729 c.c.

    Inoltre, attraverso la dedotta violazione di legge, ancora una volta il mezzo pretende, surrettiziamente, una rilettura delle circostanze fattuali in difformità dalla ricostruzione operata dal giudice di merito.

    La valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, e della loro idoneità a dimostrare i fatti ignoti, appartiene all’apprezzamento del giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una richiesta di nuova lettura delle circostanze fattuali.

  • art. 115 c.p.c.

    E‘ altresì inammissibile nella parte in cui non coglie il segno della motivazione resa nella sentenza impugnata che dà conto della formale risoluzione del rapporto di lavoro al tempo della domanda, per poi rimarcare, però, che l’interruzione del rapporto era stata solo simulata, sicché l’attività lavorativa - al di là delle risultanze formali - di fatto, non era mai cessata.

    La censura relativa all’apprezzamento delle prove non è ammissibile quando, anziché individuare una violazione delle regole processuali, mira a sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa valutazione degli elementi acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    Si tratta evidentemente di una sollecitazione di riesame del quadro probatorio, inammissibile in sede di legittimità, traducendosi nella richiesta di esperimento di un terzo grado di merito.

    La valutazione del quadro probatorio compiuta dal giudice di merito non è riesaminabile in cassazione per ottenere una nuova decisione sui fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    5.1. Il motivo è inammissibile, ancora una volta non confrontandosi con il decisum, quanto all’affermato stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di pensione, sufficiente a tal fine il rinvio a quanto già detto al punto 2.1. et ss.; è altresì inammissibile perché pretende di denunziare, invocando il n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., l’omesso esame di fatti (l’adibizione a mansioni differenti, il lasso temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto e la nuova instaurazione del rapporto di lavoro a termine) valutati, invece, dalla Corte territoriale, sebbene con esiti differenti da quelli qui pretesi, ancora una volta richiedendo, quindi, un’inammissibile rivalutazione degli esiti probatori.

    Il motivo di omesso esame non è utilizzabile per contestare l’esito della valutazione di fatti che il giudice di merito ha effettivamente esaminato, anche se ne ha tratto conclusioni diverse da quelle auspicate dalla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera delle parti ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’appello civile, quale impugnazione a critica libera, non richiede formule sacramentali né la formulazione di un provvedimento alternativo: deve però contenere una specifica confutazione degli argomenti posti dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
  • Chi domanda il riconoscimento di una prestazione pensionistica deve allegare e provare tutti i presupposti richiesti per il suo conseguimento nel periodo controverso.
  • La continuità sostanziale del rapporto di lavoro può essere accertata anche quando vi sia stata una formale cessazione seguita da una riassunzione; nel caso deciso, l’accertamento si fondava sul breve intervallo temporale e sulla coincidenza del datore di lavoro, ed escludeva il requisito dell’inoccupazione.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi e della loro idoneità a provare fatti ignoti è riservata al giudice di merito; la cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del quadro fattuale e probatorio.
  • Non ricorre omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto indicato come decisivo sia stato esaminato dal giudice di merito, benché con una valutazione o conclusione non condivisa dalla parte.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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