Cassazione Civile, Ordinanza n. 26221/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (istituto previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale l’accertamento negativo della pretesa risultante dal verbale unico di accertamento e notificazione INPS n. 2019011341 del 30 agosto 2019, notificato l’11 settembre 2019. Con il verbale l’INPS aveva annullato sin dall’origine la sua iscrizione come imprenditore agricolo professionale (IAP), disposto la sua iscrizione alla gestione commercianti e quella della moglie e dei due figli come coadiutori familiari, nonché intimato il pagamento di € 48.545,52 per contributi e di € 21.258,81 per somme aggiuntive, per complessivi € 69.804,33. Il Tribunale di Verbania, con sentenza depositata il 6 settembre 2021, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 10 agosto 2022, aveva invece accolto l’appello dell’INPS e respinto il ricorso originario. In cassazione il ricorrente ha formulato quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato il verbale ispettivo e le dichiarazioni raccolte senza rispettare l’onere probatorio dell’INPS; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame, contestando la valutazione delle dichiarazioni rese da lui e dalla moglie agli ispettori rispetto a quelle rese in giudizio; (3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte avesse considerato soltanto il requisito del tempo dedicato all’attività agricola, senza esaminare gli ulteriori requisiti per la qualifica di IAP; (4) violazione degli stessi principi e omesso esame, contestando che la moglie e i figli fossero stati considerati coadiutori senza adeguata prova della loro partecipazione all’attività aziendale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., perché la Corte d’appello aveva correttamente posto sull’INPS l’onere di provare i fatti fondanti il disconoscimento della qualifica e aveva poi valutato il materiale istruttorio; è invece inammissibile nella parte relativa all’omesso esame, poiché contestava nel complesso l’apprezzamento delle prove senza individuare uno specifico fatto storico decisivo trascurato. Il secondo motivo è inammissibile: pur prospettato come omesso esame e violazione di legge, sollecitava una diversa valutazione delle dichiarazioni e delle prove, senza indicare un fatto storico individualizzato e decisivo; la censura era inoltre generica. Il terzo motivo è infondato: i requisiti previsti per la qualifica di IAP, compresi il tempo di lavoro e la quota di reddito derivante dalle attività agricole, devono coesistere e non sono alternativi. Il quarto motivo è inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove sulla partecipazione della moglie e dei figli all’attività aziendale e non individuava un fatto storico decisivo omesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’INPS non si è formalmente costituito né ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
La sentenza impugnata si fonda sulla preliminare osservazione che l’INPS ha il potere di esercitare le verifiche circa la sussistenza dei requisiti per la iscrizione quale imprenditore agricolo professionale, di contestare la pretesa insussistenza di quei requisiti e, in quel caso, ha l’onere di provare le circostanze poste a fondamento del disconoscimento.
Nel giudizio relativo al disconoscimento della qualifica IAP, l’INPS che contesta la sussistenza dei requisiti ha l’onere di provare le circostanze poste a fondamento del disconoscimento. La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre se l’onere è attribuito alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di ripartizione, non per il solo fatto che si contesti la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti
Il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice abbia ripartito erroneamente l’onere probatorio; non consente, invece, di censurare come violazione di legge la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
La censura di omesso esame deve individuare un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, non singole risultanze istruttorie o una diversa lettura complessiva delle prove. Il vizio non ricorre quando il fatto sia stato comunque considerato, anche se la sentenza non abbia menzionato ogni elemento probatorio.
Con questo motivo benché si deduca una violazione degli artt. 115 e 116 c.c. in realtà si sollecita una rivalutazione della prova già condotta nel merito dalla Corte di Appello.
La deduzione di violazione delle regole sulle prove non permette di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la censura si risolve nella contestazione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
è inammissibile la doglianza che il giudice del merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.
Rientra nei poteri del giudice di merito attribuire diversa efficacia persuasiva alle prove; la scelta tra gli elementi istruttori non è sindacabile in cassazione se la censura chiede soltanto una diversa ponderazione delle risultanze.
i requisiti indicati dalla legge non sono alternativi ma devono coesistere tutti per potersi riconoscere la qualifica.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale richiede la compresenza dei requisiti previsti dalla legge, tra cui competenze professionali, tempo dedicato alle attività agricole e reddito da esse ricavato; il difetto di uno dei requisiti impedisce il riconoscimento della qualifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In una controversia sul disconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, quando l’INPS contesta la sussistenza dei requisiti, grava sull’Istituto l’onere di provare le circostanze poste a fondamento del disconoscimento.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte diversa da quella che ne era onerata; non è configurabile per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve riferirsi a un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non può essere fondato sulla mancata menzione di singoli elementi istruttori o sulla richiesta di una diversa ricostruzione complessiva dei fatti.
- Il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più persuasive e attribuire loro diverso peso; la cassazione non consente di sostituire a tale valutazione una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo i limiti propri dei vizi deducibili in sede di legittimità.
- I requisiti legali per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale sono cumulativi e devono coesistere; non è sufficiente il possesso di uno solo di essi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26214/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26218/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26226/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26228/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26230/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26238/2026 del 05/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →