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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26226/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il pensionato aveva chiesto al Tribunale di Roma il ricalcolo della pensione di vecchiaia, con applicazione del coefficiente di trasformazione più favorevole del 5,7910% alla quota di montante contributivo maturata sino al 31 dicembre 2007, e la conseguente rideterminazione dei ratei e condanna dell’INPS al pagamento delle differenze. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3457/2019 depositata il 28 ottobre 2019, l’aveva invece respinta. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il pensionato ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, della l. n. 243/2004. Ha sostenuto che la salvaguardia prevista per chi aveva maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti pensionistici dovesse comprendere anche il coefficiente di trasformazione, perché questo incide sull’importo della prestazione e perché il comma 4 richiama i criteri di calcolo vigenti prima della legge. Ha quindi chiesto di applicare il coefficiente del 5,7910% alla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 2007 e quello del 5,1627% alla contribuzione successiva, affluita dal gennaio 2008 fino al pensionamento, invocando anche la tutela dell’affidamento. L’INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha chiarito che la salvaguardia dell’art. 1, commi 3-5, l. n. 243/2004 riguarda gli elementi costitutivi del diritto alla pensione, ossia età anagrafica e anzianità contributiva, non il coefficiente di trasformazione. Il comma 4 impone di computare secondo i criteri previgenti i periodi di anzianità contributiva rilevanti, ma non modifica la disciplina del coefficiente. Quest’ultimo è un elemento di calcolo della misura della pensione, determinato in funzione dell’età dell’assicurato al momento del pensionamento e secondo il coefficiente vigente allora; pertanto, non si applica un coefficiente distinto alla contribuzione maturata prima e dopo il 31 dicembre 2007. La Corte ha escluso anche che l’affidamento invocato dal pensionato fosse tutelabile, poiché fondato su un’interpretazione errata del comma 4. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessiva novità delle questioni. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 3-5, l. n. 243/2004

    in tema di pensione di anzianità, vecchiaia o contributiva, l’immodificabilità dei presupposti, di cui all’art. 1, commi 3-5, l. n. 243 del 2004, è riferita agli elementi costitutivi del diritto: età anagrafica e requisito contributivo e non anche al cd. coefficiente di trasformazione;

    La salvaguardia assicura l’immutabilità dei requisiti anagrafici e contributivi che fondano il diritto alla pensione, ma non garantisce l’applicazione di un determinato coefficiente di trasformazione.

  • art. 1, comma 6, l. n. 335/1995

    il cd. coefficiente di trasformazione, da applicare al montante contributivo ai fini del calcolo del vitalizio (nella specie di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1, commi 3-5, l. n. 243 del 2004 e dell’art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995), è unico e va individuato in quello vigente, ratione temporis, al momento della quiescenza, in funzione dell’età anagrafica del pensionato e per il fine, del moltiplicatore, di consentire il calcolo dell’entità della pensione annua in ragione dell’età dell’assicurato al momento del pensionamento, così proporzionando la provvista contributiva alle aspettative di vita ed alla garanzia della sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo.

    Il coefficiente di trasformazione è un elemento di calcolo della misura della pensione e va individuato in quello vigente al momento del pensionamento, in relazione all’età dell’assicurato; non si applicano coefficienti diversi alle quote di montante maturate in periodi differenti.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La salvaguardia prevista dall’art. 1, commi 3-5, l. n. 243/2004 per chi abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti pensionistici tutela gli elementi costitutivi del diritto alla pensione, ossia l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, ma non cristallizza il coefficiente di trasformazione.
  • Il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 4, l. n. 243/2004, ai criteri previgenti per il computo dei periodi di anzianità contributiva non comporta una deroga alla disciplina del coefficiente di trasformazione.
  • Nel sistema contributivo, il coefficiente di trasformazione da applicare al montante è unico ed è quello vigente al momento del pensionamento, individuato in base all’età dell’assicurato; non va frazionato il montante applicando coefficienti diversi in ragione dei periodi in cui i contributi sono stati maturati.
  • L’affidamento non è tutelabile quando si fonda su un’interpretazione errata della disposizione invocata.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiTutela del legittimo affidamento

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