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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26218/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

Il ricorrente aveva opposto due avvisi di addebito INPS: il primo, notificato il 24 novembre 2017, intimava il pagamento di euro 115.405,09 per contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni dal 2007 al 2011; il secondo, notificato il 4 luglio 2018, intimava il pagamento di euro 7.092,42 per contributi relativi agli anni 2016 e 2017. Chiedeva l’annullamento degli avvisi per insussistenza dei requisiti di iscrizione alla Gestione Commercianti, la restituzione di euro 83.416,99 già versati e deduceva anche la prescrizione e l’erroneità del calcolo dei contributi e delle sanzioni. Sosteneva di svolgere prevalentemente l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società, per la quale era iscritto alla Gestione separata, e di essere amministratore unico di un’altra società che si occupava della gestione e locazione di immobili familiari. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 20/2021, aveva accolto le opposizioni e compensato le spese. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 265/2022 depositata il 30 maggio 2022, aveva accolto l’appello INPS, riformato la decisione e respinto le domande. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull’iscrizione alla Gestione Commercianti, contestando la sussistenza dei requisiti soggettivi per entrambe le società e di quello oggettivo per la società immobiliare; con il secondo ha contestato, anche sotto il profilo dell’onere della prova e dell’omesso esame di un fatto decisivo, la valutazione delle prove dell’attività abituale e prevalente; con il terzo ha denunciato l’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alla restituzione dei contributi versati, oltre a dedurre violazioni in materia di prescrizione e sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla società immobiliare: il Tribunale aveva autonomamente accertato l’insussistenza del requisito oggettivo dell’attività commerciale, statuizione non impugnata dall’INPS in appello, sulla quale si era quindi formato il giudicato interno. Venuto meno tale requisito, non occorreva esaminare quello soggettivo per la medesima società. Il primo motivo è stato invece rigettato quanto all’altra società, perché la valutazione della Corte d’appello circa l’attività operativa, abituale e prevalente del ricorrente costituiva apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. È stato accolto in parte anche il terzo motivo: la domanda di restituzione, rimasta assorbita in appello, dovrà essere esaminata in sede di rinvio limitatamente agli eventuali contributi versati in relazione alla società immobiliare. Il secondo motivo è stato disatteso perché privo di rilevanza alla luce delle statuizioni adottate sul primo e sul terzo motivo. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    in tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte

    La doppia iscrizione alla Gestione separata e alla Gestione Commercianti richiede la partecipazione personale, abituale e preponderante all’attività aziendale; la prova dei presupposti grava sull’INPS e deve essere oggetto di un accertamento puntuale e rigoroso.

  • art. 1, comma 203, L. 662/1996

    in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell'Inps, della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa

    La partecipazione rilevante per l’iscrizione alla Gestione Commercianti può consistere anche in attività organizzativa o direttiva di natura intellettuale, purché sia personale, abituale e prevalente e comporti un’ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell'Inps, della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa

    In relazione ai presupposti della doppia iscrizione del socio amministratore, l’onere di provare la partecipazione personale, abituale e prevalente all’attività commerciale grava sull’INPS.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Quella condotta, peraltro, è una attività di apprezzamento in fatto, entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza di legittimità, ed è per questa via questione sottratta al sindacato della Corte.

    La valutazione di merito sull’attività concretamente svolta e sulla ricorrenza dei requisiti fattuali non è riesaminabile in cassazione quando si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile nei limiti del motivo proposto.

Massime di principio

  • La doppia iscrizione del socio amministratore alla Gestione separata e alla Gestione Commercianti è possibile soltanto se è accertata in concreto la sua partecipazione personale, abituale e prevalente all’attività aziendale commerciale; l’onere di provare tali presupposti grava sull’INPS.
  • La partecipazione personale all’attività d’impresa rilevante ai fini dell’iscrizione alla Gestione Commercianti non deve necessariamente essere esecutiva o materiale: può consistere anche in attività organizzativa o direttiva di natura intellettuale, purché comporti un’ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo.
  • Quando una statuizione autonoma della sentenza di primo grado non è impugnata in appello, su di essa si forma il giudicato interno; la statuizione non può essere rimessa in discussione nel giudizio successivo e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione.
  • Se è definitivamente accertata l’assenza del requisito oggettivo dell’attività commerciale svolta dalla società, viene meno la necessità di esaminare il requisito soggettivo di partecipazione del socio all’attività della stessa.
  • La valutazione del giudice di merito circa le attività concretamente svolte e la loro abitualità e prevalenza costituisce apprezzamento in fatto, sottratto al sindacato di legittimità nei limiti in cui non sia validamente censurabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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