Cassazione Civile, Ordinanza n. 26214/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
L’INPS ha notificato al ricorrente, socio al 45% di una società a responsabilità limitata che gestiva un ristorante, un avviso di addebito di € 1.744,43 per contributi previdenziali e sanzioni relativi al periodo gennaio-luglio 2016, dovuti alla Gestione commercianti. Il Tribunale di Firenze ha respinto l’opposizione, ritenendo sussistenti la qualità di socio e lo svolgimento abituale e prevalente di attività lavorativa nell’impresa; la Corte d’appello di Firenze ha confermato tale decisione, rilevando che il ricorrente e la moglie possedevano ciascuno il 45% delle quote e che egli aveva lavorato presso l’azienda. La deduzione secondo cui il ricorrente avrebbe lavorato come dipendente di soggetti estranei alla società era stata proposta soltanto in appello ed era rimasta priva di prova. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto irrilevanti altri giudizi relativi a condotte fraudolente e ad atti di disposizione patrimoniale, poiché non riguardavano l’acquisto delle quote della società. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il socio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, sostenendo che non aveva organizzato o diretto l’attività aziendale mediante il proprio lavoro e che aveva prestato attività soltanto come dipendente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo: la Corte d’appello avrebbe dovuto concedere un termine per riformulare i capitoli di prova giudicati generici e avrebbe omesso di considerare il rapporto di lavoro con gli effettivi gestori della società. Ha inoltre contestato il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio. Nella memoria ha richiamato ulteriori giudizi e documenti relativi ad atti patrimoniali e a un procedimento penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non denunciava un effettivo errore d’interpretazione della norma, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, riservata ai giudici di merito; inoltre, il conforme accertamento dei due gradi precludeva la censura di fatto nei limiti indicati dall’art. 360, quarto comma, c.p.c. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: chi lamenta in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio deve indicare una pista probatoria qualificata e decisiva e allegare di avere richiesto specificamente tale intervento nel giudizio di merito, circostanza non allegata dal ricorrente. La doglianza sull’omesso esame del rapporto di lavoro era comunque preclusa dal conforme accertamento di merito. La Corte ha inoltre rilevato che, ai fini dell’obbligo contributivo, l’esito di altri giudizi concernenti atti patrimoniali non poteva incidere sulla posizione contributiva, non riguardando l’acquisto delle quote della società. Ha escluso che ricorressero i presupposti per il deposito in cassazione dei documenti richiamati in memoria ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’INPS le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662
Nella fattispecie, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti sulla base della valutazione del quadro istruttorio acquisito al giudizio, all’esito del quale sono stati ritenuti sussistenti i requisiti previsti dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 con una valutazione riservata al giudice di merito e il cui sindacato è precluso al giudice di legittimità.
La verifica dei requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti e dell’obbligo contributivo, quando fondata sulla valutazione delle risultanze istruttorie, è un accertamento di merito non riesaminabile in cassazione sotto forma di censura di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In altre parole, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. viene in rilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente.
La violazione o falsa applicazione di legge va dedotta assumendo i fatti come accertati nella sentenza impugnata; non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Così, l’accertamento di una circostanza di fatto operata dai giudici di merito può essere sindacata non quale violazione di legge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ambito in ogni caso nella fattispecie precluso stante il convergente accertamento fatto in entrambi i gradi del giudizio (art. 360, quarto comma, c.p.c., che ha riprodotto il testo già contenuto nell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.).
In presenza di un accertamento di fatto conforme nei gradi di merito, la censura relativa al fatto non può essere riproposta in cassazione nei limiti previsti dalla disposizione richiamata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Così, l’accertamento di una circostanza di fatto operata dai giudici di merito può essere sindacata non quale violazione di legge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ambito in ogni caso nella fattispecie precluso stante il convergente accertamento fatto in entrambi i gradi del giudizio (art. 360, quarto comma, c.p.c., che ha riprodotto il testo già contenuto nell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.).
La contestazione dell’accertamento di fatto deve essere formulata, ricorrendone i presupposti, come omesso esame di un fatto decisivo e discusso; non può essere veicolata come violazione di legge e, nel caso di doppia conforme, opera la preclusione indicata dalla Corte.
nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio
La censura per mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio nel rito del lavoro è ammissibile soltanto se il ricorrente individua nel ricorso fatti o prove decisivi che costituivano una pista probatoria qualificata e allega di aver richiesto specificamente l’intervento istruttorio nel giudizio di merito.
Va peraltro osservato che l’art. 372 c.p.c. (Cass n. 7847 dell 2025, n. 2062 del 2024) esclude in questa sede di legittimità anche in sede di memoria, il deposito di documenti, fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di rinuncia al ricorso.
In cassazione, anche con memoria, il deposito di nuovi documenti è escluso, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata, all’ammissibilità del ricorso o del controricorso e all’atto di rinuncia.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In virtù della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto.
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, quando dovuto.
Massime di principio
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la regola giuridica applicata ai fatti come accertati nella sentenza impugnata; se mira invece a ottenere una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, è inammissibile.
- Nel rito del lavoro, chi deduce in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio deve indicare gli atti dai quali risulta una pista probatoria qualificata e decisiva e allegare di avere richiesto espressamente e specificamente l’intervento istruttorio nel giudizio di merito.
- L’accertamento di fatto conforme nei due gradi di merito non è sindacabile in cassazione nei limiti preclusivi indicati dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.; la parte non può aggirare tale limite qualificando la contestazione come violazione di legge.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere depositati nuovi documenti, anche con memoria, salvo le eccezioni previste dall’art. 372 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26218/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26221/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26226/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26228/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26230/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26238/2026 del 05/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →