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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19107/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una proposta di acquisto, in comunione tra due avvocate, di un immobile da destinare a studio legale associato. Secondo la ricorrente, l'affare non si era concluso per inadempimento della controparte, la quale si sarebbe sottratta agli impegni assunti perché il mutuo di 220.000 euro da essa prospettato non poteva essere concesso nella misura indicata. La ricorrente aveva quindi chiesto il pagamento di euro 25.438,36 a titolo di rimborso di oneri anticipati. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello confermando il diniego della domanda, ritenendo che la concessione del mutuo fosse un presupposto comune per la stipula del definitivo e che l'inadempimento non fosse ravvisabile. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) ha contestato il richiamo della Corte territoriale alla libertà di forma del mandato ad acquistare immobile, ma la censura era in realtà rivolta alla sentenza di primo grado; 2) ha lamentato che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato una condizione relativa al mutuo, sostenendo che andassero valorizzate le voci della proposta di acquisto e deducendo violazione dell'art. 1498 c.c.; 3) ha censurato il rilievo attribuito al mancato ottenimento del mutuo, deducendo che tale profilo fosse autonomo rispetto alla proposta non onorata e richiamando varie norme sulle obbligazioni; 4) ha contestato l'esclusione dell'inadempimento della controparte e dei presupposti della domanda risarcitoria, richiamando gli artt. 1218, 1223, 1224 e 1226 c.c.; 5) ha infine censurato la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, ritenendola punitiva e ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo di una vera censura alla sentenza impugnata e diretto, al più, contro la decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, in particolare sull'effettiva rilevanza del mutuo e sull'esistenza o meno dell'inadempimento. Ha poi dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che il raddoppio del contributo unificato deriva direttamente dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 quale conseguenza automatica del rigetto o dell'inammissibilità dell'impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1498 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mancato pagamento del prezzo integrasse violazione degli obblighi di vendita; la Corte non ne ha esaminato nel merito la portata, ritenendo il motivo inammissibile perché volto a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare la responsabilità della controparte per inadempimento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente diretta a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno da inadempimento; la Corte non entra nel merito della liquidazione, dichiarando inammissibile il motivo.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai danni nelle obbligazioni pecuniarie; nessuna applicazione specifica è stata fatta dalla Corte, che ha respinto la censura come meramente fattuale.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la valutazione equitativa del danno; la Corte non affronta il tema nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • artt. 1316, 1317, 1292, 1293, 1294, 1298 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno del terzo motivo; la Corte li considera evocati solo formalmente, poiché la doglianza restava centrata sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ne esamina l'applicazione, poiché il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il limite alla deducibilità del vizio motivazionale, osservando che esso non è più denunciabile nei termini volti a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis"

    Il raddoppio del contributo unificato è una conseguenza automatica, prevista dalla legge, del rigetto o dell'inammissibilità dell'impugnazione; non ha natura punitiva.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure dirette contro la sentenza di primo grado: le doglianze devono investire la decisione impugnata in cassazione.
  • Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; se si contesta invece la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, la censura è estranea al sindacato di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle emergenze probatorie.
  • Il mancato raggiungimento di un presupposto economico pattuito per la conclusione dell'affare, se ritenuto dai giudici di merito elemento comune dell'accordo, esclude l'inadempimento della parte che non abbia potuto perfezionare l'operazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato consegue automaticamente, per previsione di legge, all'integrale rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione, senza che occorra alcuna valutazione discrezionale del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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