Cassazione Civile, Ordinanza n. 16705/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un'associazione regionale allevatori, su ricorso monitorio della società che aveva eseguito servizi di smaltimento di carcasse animali nel periodo gennaio-giugno 2008. L'opponente sosteneva che il rapporto contrattuale di appalto di servizi fosse cessato per effetto di una clausola che lo rendeva valido solo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie regionali pari a 200.000 euro, mentre erano già stati corrisposti importi superiori per prestazioni del 2007; pertanto, le prestazioni del 2008 non potevano essere imputate all'associazione, ma ai singoli allevatori richiedenti. La controparte replicava che il contratto si era rinnovato tacitamente o era comunque proseguito per fatti concludenti. In Cassazione la curatela del fallimento dell'associazione ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello trascurato elementi che non proverebbero la prosecuzione del rapporto; 2) violazione degli artt. 1362 e 1375 c.c. e dei principi di ermeneutica contrattuale, per aver attribuito valore negoziale a condotte di terzi estranei al rapporto; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del secondo grado nonostante un parziale accoglimento dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. mirasse in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e che il giudice di merito avesse motivato in modo specifico la prosecuzione del rapporto sulla base di fatti valorizzati alla luce di buona fede e correttezza; ha inoltre rigettato il terzo motivo sulle spese, osservando che il parziale accoglimento di un motivo di appello non incide sulle spese se resta ferma un'altra ratio decidendi posta a base della soccombenza. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso principale, condanna alle spese di legittimità e attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non per questioni, argomentazioni o una diversa lettura del compendio probatorio.
L'interpretazione del contratto deve rispettare i canoni ermeneutici e il testo negoziale, ma la doglianza non può risolversi in una mera contrapposizione di letture dei fatti.
La prosecuzione del rapporto e l'apprezzamento delle condotte delle parti sono stati letti anche alla luce di buona fede e correttezza contrattuale.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; il parziale accoglimento di un motivo non elimina la condanna alle spese se permane un'altra autonoma ratio di soccombenza.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per censurare la scelta del giudice di merito tra diverse ricostruzioni dei fatti; esso presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato.
- L'interpretazione del contratto e la valutazione della prosecuzione del rapporto possono fondarsi anche su comportamenti concludenti delle parti, letti secondo buona fede e correttezza, ma la critica in cassazione deve colpire un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo, non la mera opposta lettura degli indizi.
- Ai fini della regolazione delle spese, il parziale accoglimento di un motivo di gravame non esclude la condanna alle spese quando la parte resti comunque soccombente su altra autonoma ragione decisiva della pronuncia impugnata.
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