Cassazione Civile, Ordinanza n. 36911/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda trae origine dall'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di un de cuius. Tra i chiamati vi era il ricorrente, il quale vedeva sottoposto a fermo amministrativo un proprio motociclo per una violazione dell'art. 1161 cod. nav. ascritta al dante causa. Egli proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bari. Il giudice di pace, pur con una formula che richiamava il rigetto dell'opposizione all'esecuzione, si dichiarava in sostanza incompetente per carenza di competenza funzionale, senza decidere nel merito. Il ricorrente proponeva allora regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. La difesa erariale si costituiva con atto finalizzato alla sola eventuale partecipazione alla discussione orale. Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento, ritenendo che l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo integri azione di accertamento negativo e che, quindi, operassero le ordinarie regole di competenza, con competenza del giudice di pace per valore, trattandosi di credito inferiore a 5.000 euro. La Corte ha invece ritenuto il ricorso inammissibile, perché la statuizione del giudice di pace sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, dovendo essere proposta l'impugnazione ordinaria davanti al tribunale ai sensi dell'art. 46 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha osservato che, davanti al giudice di pace, non si applicano gli artt. 42 e 43 c.p.c. in forza dell'art. 46 c.p.c., sicché la decisione sulla competenza resa da quel giudice non può essere censurata mediante regolamento di competenza. Ha quindi escluso la possibilità di esaminare il merito della corretta individuazione del giudice competente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese utili in questa sede. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
è il rimedio invocato dal ricorrente per il regolamento di competenza, ma la Corte ne esclude l'utilizzabilità nei giudizi davanti al giudice di pace per il divieto dell'art. 46 c.p.c.
esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti al giudice di pace; pertanto la statuizione sulla competenza resa da quel giudice non è impugnabile con regolamento di competenza.
richiamato insieme all'art. 42 c.p.c. tra le disposizioni non applicabili nei giudizi davanti al giudice di pace.
richiamato dal Pubblico Ministero per sostenere la competenza per valore del giudice di pace nella prospettiva dell'azione di accertamento negativo.
indicato come violazione amministrativa ascritta al dante causa e posta a base del fermo amministrativo sul bene del ricorrente.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al giudice di pace, la decisione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, poiché l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c..
- Quando il giudice di pace si pronuncia sulla competenza, il rimedio esperibile non è il regolamento di competenza, ma l'impugnazione ordinaria secondo le regole proprie del grado successivo.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte non può esaminare il merito della competenza se il rimedio è in radice inammissibile per il regime speciale del giudice di pace.
- L'eventuale qualificazione dell'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo come azione di accertamento negativo resta assorbita se il rimedio processuale utilizzato è inammissibile.
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