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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30541/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Gli odierni ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, aveva liquidato in loro favore € 2.000,00 ciascuno a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente processo di equa riparazione durato sette anni, oltre a € 915,00 per spese processuali, escludendo la fase istruttoria. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 2 e 2-bis L. 89/2001, sostenendo che, nel computo del limite massimo dell'indennizzo, dovessero essere considerati anche gli interessi liquidati nel giudizio presupposto sulla somma dovuta, senza che fosse necessario indicarne l'esatto ammontare. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e dei D.M. 55/2014 e 37/2018, lamentando che la liquidazione delle spese avesse escluso erroneamente la fase istruttoria. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 4, punto 2, D.M. 55/2014 per il mancato riconoscimento della maggiorazione per la difesa di più parti, senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001 imponga di considerare nel valore della causa anche gli interessi liquidati nel processo presupposto, poiché accessori del credito principale. Ha precisato che non era necessario che le parti avessero indicato l'esatto ammontare degli interessi, essendo sufficiente che dal decreto fossero ricavabili i criteri di calcolo e la decorrenza, così da poterli determinare anche fino alla data della pronuncia impugnata. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto è stato cassato in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    norma processuale richiamata come base dell'opposizione definita dalla Corte d'appello; la Cassazione non ne offre una specifica lettura autonoma, limitandosi a prendere atto del tipo di procedimento

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    norma richiamata dai ricorrenti a sostegno della censura sulla quantificazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3

    nel calcolare il limite massimo dell'indennizzo va incluso anche il valore degli interessi liquidati nella decisione che definisce il giudizio presupposto, perché accessori del credito principale e parte della portata economica della controversia

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione delle spese di lite

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di liquidazione del compenso e delle spese professionali

  • D.M. 55/2014

    richiamato sia per la liquidazione delle spese processuali sia per la maggiorazione dovuta in caso di difesa di più parti

  • D.M. 37/2018

    richiamato dai ricorrenti quale parametro per la liquidazione delle spese

  • D.M. 55/2014, art. 4, punto 2

    richiamato per la questione della maggiorazione del compenso in caso di difesa di più parti

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, ai fini del limite massimo dell'indennizzo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, il valore della causa comprende anche gli interessi liquidati nel giudizio presupposto, in quanto credito accessorio rispetto al capitale.
  • La determinazione del tetto dell'indennizzo non richiede che la parte indichi in modo analitico l'ammontare degli interessi maturati, quando dal provvedimento del giudizio presupposto siano già ricavabili i criteri di calcolo e la decorrenza, così da consentirne la liquidazione anche d'ufficio sulla base degli elementi disponibili.
  • Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso assorbe gli altri, il giudice di legittimità si limita a cassare la decisione impugnata sul punto accolto e a rinviare al giudice di merito per il riesame e per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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