Cassazione Civile, Ordinanza n. 26314/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da trattative per la stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto la demolizione e il rifacimento di palazzine condominiali danneggiate dal sisma del 2009. Una società cooperativa, quale soggetto che gestiva l’assemblea condominiale, aveva deliberato un affidamento provvisorio dei lavori a una determinata impresa, le aveva comunicato tale decisione e l’aveva anche indicata più volte come impresa esecutrice verso Comune e Genio Civile, ingenerando nella controparte l’affidamento nella futura conclusione del contratto. In seguito, però, l’appalto fu affidato a un’altra impresa. L’impresa inizialmente prescelta agiva allora per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. La Corte d’appello riconosceva in parte la domanda, riducendo però l’importo liquidato dal Tribunale. In cassazione la cooperativa articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 1337 c.c., sostenendo che la responsabilità precontrattuale presuppone trattative "concludenti", cioè un’intesa sostanzialmente raggiunta sui punti essenziali, circostanza che nella specie sarebbe mancata perché non erano ancora determinati oggetto e corrispettivo dell’appalto; con il secondo deduceva nullità della sentenza per vizio motivazionale radicale, lamentando che la Corte d’appello avesse contraddittoriamente valorizzato sia i solleciti dell’impresa per ottenere miglioramenti dell’offerta, sia la mancata informazione sulla ricerca di offerte migliorative da parte della cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha accolto l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso. Ha rilevato che, ai fini dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la parte ricorrente non aveva depositato una valida copia della sentenza d’appello notificata completa della relata di notificazione e dei relativi messaggi/ricevute PEC; inoltre, dal ricorso risultava che la notificazione era avvenuta il 19 novembre 2019, oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appello del 17 settembre 2019, scaduto il 18 novembre 2019. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente come norma sulla responsabilità precontrattuale; la Corte non si pronuncia sul merito della sua applicazione, poiché dichiara improcedibile il ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di violazione di legge relativo all’art. 1337 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per vizio motivazionale radicale.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la mancata produzione in forma idonea rende il ricorso improcedibile.
il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza è il parametro per verificare la tempestività del ricorso per cassazione.
richiamato per escludere che la mancanza possa essere sanata dalla produzione della controparte oltre il termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si applica l’ulteriore importo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della sentenza impugnata notificata deve essere completa della relata di notificazione e degli elementi necessari a verificare la tempestività del ricorso; la mancanza di tale documentazione determina improcedibilità, salvo che la tempestività risulti comunque con certezza dagli atti.
- Il controllo di procedibilità ex art. 369 c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento funzionale a consentire alla Corte di verificare immediatamente il rispetto del termine breve di impugnazione.
- Se la notificazione del ricorso per cassazione avviene oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è tardivo e non può superare la verifica di procedibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se fondati su violazione di legge o vizio di motivazione.
- In materia di responsabilità precontrattuale, la sentenza d’appello richiama il principio secondo cui l’affidamento legittimo può essere ingenerato da una condotta contraria a buona fede e correttezza nel corso di trattative sufficientemente protratte; tuttavia tale profilo resta privo di decisione finale in cassazione per effetto dell’improcedibilità.
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